23 maggio 2013

Recupero crediti nell’Ue: proposto sequestro conservativo sui conti bancari

di lettura

La complessità delle procedure di recupero transfrontaliero dei crediti toccano in particolare le PMI che spesso non riescono a porre sotto sequestro conservativo il patrimonio del debitore.

Secondo uno studio della Commissione Europea, meno del 12% delle imprese cerca di recuperare oltre frontiera i rispettivi crediti attraverso sequestri conservativi nazionali. Non sorprende quindi che, nel luglio 2011, la Commissione Europea - per facilitare il recupero del credito transfontaliero in materia civile e commerciale - abbia proposto un regolamento volto a istituire un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (OESC).

Analizziamo in sintesi gli obiettivi e i contenuti generali di detta proposta che, vista l’accelerata dell’iter legislativo da parte delle istituzioni comunitarie, potrebbe vedere la luce in tempi brevi.

Carenze del sistema attuale

Per ottenere provvedimenti cautelari che pongano sotto sequestro conservativo il patrimonio del debitore ubicato all’estero bisogna oggi affrontare procedure giudiziarie piuttosto complesse, lunghe e costose.

Da un lato, i debitori possono facilmente sottrarsi a procedimenti di esecuzione trasferendo rapidamente il proprio denaro in un altro Stato membro.

Dall’altro, il creditore incontra notevoli difficoltà nel bloccare i conti bancari del debitore all’estero per garantire il pagamento del proprio credito.

In particolare, le principali carenze individuate dal legislatore europeo sono le seguenti:

  • viste le sostanziali differenze fra le legislazioni nazionali, per i creditori in alcuni Stati membri è più difficile che in altri ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo senza la previa audizione del debitore e ciò favorisce il c.d. fenomeno del forum-shopping (vale a dire la scelta dell'organo giudiziario in funzione della migliore situazione processuale che si può incontrare)
  • in molti Stati europei per un creditore è difficile, se non impossibile, ottenere informazioni sui conti bancari del debitore, se non affidandosi a agenzie di investigazione private
  • i costi per ottenere e far eseguire un sequestro conservativo su conti bancari nei casi transfrontalieri sono di norma più elevati che in quelli nazionali, il che dissuade i creditori dal rivolgersi al sistema giudiziario per recuperare i crediti all’estero
  • le divergenze fra i procedimenti nazionali e la rispettiva durata sono un grave problema per i creditori che vogliono tentare l’esecuzione di una decisione giudiziaria e tale problema mette a repentaglio l’efficacia pratica dei provvedimenti cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari che, per definizione, necessitano di una rapida attuazione.

Obiettivi della OESC

La proposta di regolamento CE istitutivo di un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (OESC) si prefigge i seguenti obiettivi:

  • uniformare le ordinanze di sequestro conservativo indipendentemente dal paese in cui ha sede l’autorità giudiziaria competente
  • favorire l’accesso a informazioni sulla localizzazione dei conti bancari dei debitori
  • ridurre i costi e i tempi a carico dei creditori che vogliano ottenere ed eseguire un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari.

Sintesi della proposta

In estrema sintesi, il regolamento proposto dovrebbe istituire una nuova e autonoma procedura europea per il sequestro conservativo su conti bancari che consentirà al creditore di evitare il trasferimento o il ritiro dei beni del debitore in un qualunque conto bancario ubicato nell’Unione europea.

La procedura europea dovrebbe essere accessibile a cittadini e imprese, in alternativa alle procedure vigenti ai sensi della legislazione nazionale.

Si evidenzia che l’OESC su conti bancari avrebbe natura prettamente cautelare, nel senso che si limiterebbe a bloccare i depositi del debitore senza consentire il pagamento di somme al creditore.

Il regolamento proposto si dovrebbe applicare in ambito civile e commerciale con esclusione delle materie del fallimento e altre procedure affini, la sicurezza sociale e l’arbitrato.

La proposta prevedrebbe che la procedura europea sia accessibile in due diverse tipologie di casi, e cioè prima o dopo l’ottenimento di un titolo esecutivo nello Stato membro in cui si trova il conto bancario. In altre parole, un creditore potrebbe presentare un’istanza di emissione dell’ordinanza:

  • prima o durante la causa di merito o dopo aver ottenuto nello Stato membro d'origine un titolo non ancora esecutivo nello Stato membro dell’esecuzione o
  • dopo aver ottenuto un titolo esecutivo nello Stato membro dell'esecuzione.

Le condizioni per l’emissione dell’OESC, conformemente all’approccio generale adottato in gran parte degli Stati membri in tema di provvedimenti cautelari, dovrebbero essere che:

  • il creditore dimostri di avere buone prospettive di successo nella causa di merito, ossia che il credito sia prima facie fondato (c.d. fumus boni iuris)
  • vi sia il serio rischio che l’esecuzione di una decisione successiva venga compromessa se la misura non venisse concessa, data la probabilità che il debitore rimuova o dissipi il proprio patrimonio (c.d. periculum in mora).

Sarebbe ammessa la possibilità che il giudice possa imporre al creditore una cauzione per il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore qualora l’ordinanza venga successivamente invalidata, ad esempio per infondatezza del credito nel merito.

L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari dovrebbe, in linea generale, essere emessa in una procedura inaudita altera parte, ossia senza la previa audizione del debitore, consentendo così di realizzare un “effetto sorpresa” della misura.

Informazioni sui conti bancari

Un aspetto cruciale della proposta è quella relativa all’ottenimento di informazioni da parte del creditore sui conti bancari del debitore, che in molti Stati, ivi compresa l’Italia, rappresenta uno dei maggiori problemi per il recupero del credito. Sul punto, il regolamento proposto lascerebbe agli Stati membri la scelta tra due diverse strade.

  • La prima possibilità sarebbe quella di istituire un'ordinanza di divulgazione che obblighi tutte le banche sul territorio di uno Stato membro a rendere noto se il debitore detenga o meno un conto presso di loro.
  • In alternativa, potrebbe essere consentita alle autorità competenti per l’esecuzione di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche in registri o altrove.

Appare evidente che, se nel regolamento definitivo dovesse essere confermata tale impostazione (circostanza molto probabile visto che uno degli obiettivi è proprio quello di favorire ottenimento delle informazioni da parte del creditore sui conti bancari del debitore), ciò costituirebbe per il sistema esecutivo e cautelare italiano un notevole cambiamento, considerata l’elevata difficoltà che i creditori attualmente hanno nel reperire informazioni sui conti correnti dei debitori.

Peraltro, per i professionisti del settore sarà interessante vedere quali eventuali provvedimenti prenderà il legislatore italiano per adeguare la procedure esecutive e cautelari domestiche alle novità introdotte dal regolamento sull’OESC, al fine di non creare disparità di trattamento fra creditori “interni” e creditori “esteri”.

Altro tema da seguire sarà quello relativo alle esigenze di privacy e riservatezza che il sistema bancario potrebbe opporre per evitare di divulgare cosi facilmente le informazioni sui loro clienti.

Infine, le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari emesse in uno Stato membro nell’ambito della procedura proposta dovrebbero essere automaticamente riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna procedura, al fine di soddisfare l’esigenza di celerità necessaria per cercare di bloccare i trasferimenti da un conto all’altro del debitore.

Conclusioni

La proposta della Commissione Europea volta a istituire un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari non può che essere apprezzata e condivisa, sebbene arrivi con un certo ritardo, considerato che lo studio che ha preceduto la proposta risale al 2006.

Le valutazioni sul procedimento dell’OESC potranno essere più puntuali allorquando verrà emanato il regolamento definitivo, attualmente oggetto di commenti e revisioni da parte delle varie istituzioni comunitarie che partecipano all’iter legislativo.

Sebbene l’OESC possa costituire un valido strumento, appare cruciale per i soggetti che operano con l’estero curare, con particolare attenzione e avvalendosi di competenti professionisti, la fase contrattuale e negoziale onde prevenire le possibili patologie che si possono verificare, cercando così di evitare azioni giudiziali costose e dall’esito incerto.

Avv. Paolo Lombardi e Avv. Nicolò Maggiora

 

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