Perdita di merce durante il trasporto

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Può succedere che, dopo una spedizione, il quantitativo di merce arrivata a destinazione non corrisponda a quello indicato sui documenti di trasporto. Esaminiamo due casi: contenitori completi inviati via mare e colli caricati su un camion.

Trasporto marittimo

Il vettore marittimo o multimodale (trasporto in cui sia compresa una tratta marittima) è obbligato a consegnare nel luogo di destino lo stesso tipo, quantità e qualità di merci che risultano da lui ricevute. Si presume che questi, prima di emettere il proprio documento di trasporto, abbia compiuto una verifica.

Allo scopo di evitare le conseguenze che derivano da questa presunzione, il vettore che non sia in grado di verificare l’esattezza delle indicazioni che gli sono state fornite dal caricatore in ordine alla natura, quantità e qualità delle merci che gli sono state consegnate, può inserire sul documento una annotazione tipo “said to contain” o “particular furnished by the shipper”.

E’ specialmente questo il caso dei contenitori completi in cui il vettore non conosce il contenuto dei container che gli vengono restituiti chiusi e sigillati (evento tuttavia che non gli impedisce di controllare il peso del carico al netto della tara).

Secondo alcune sentenze, ove il peso della merce possa essere controllato dal vettore, quest’ultimo va considerato responsabile tutte le volte in cui il peso alla discarica risulti inferiore a quello dichiarato. Circa la integrità dei sigilli bisognerebbe verificare sia la procedura di applicazione sia quella di verifica a destino che, secondo gli esperti, sono piuttosto carenti.

Trasporto su strada

Nel caso del trasporto terrestre l’autista ha la possibilità di contare il numero dei colli che vengono caricati sul camion. A questo proposito va ricordato che la CMR, ossia la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, prevede (art.8.1) che all’atto del ricevimento della merce il vettore deve verificare:

  • l’esattezza delle indicazioni della lettera di vettura riguardanti il numero dei colli, i contrassegni ed i numeri
  • lo stato apparente della merce ed il suo imballaggio.

L’art. 8.3 stabilisce che il mittente ha il diritto di esigere che il vettore verifichi il peso lordo o la quantità altrimenti espressa della merce (potendo poi il vettore pretendere il pagamento delle spese di verifica il cui risultato deve figurare sulla lettera di vettura).

Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate dal vettore (espressamente accettate dal mittente perché diversamente non lo impegnerebbero) si presume che, al momento del ricevimento, la merce ed il suo imballaggio fossero in buono stato apparente e anche il numero dei colli, i loro contrassegni ed i loro numeri conformi alle indicazioni della lettera di vettura. Se, a destinazione, vengono riscontrati danneggiamenti o mancanze il ricevitore deve porre il vettore nelle condizioni di presunto responsabile o fare presente al vettore stesso lo stato della merce.

I danni materiali diretti e visibili (come nel caso di colli mancanti) devono essere rilevati al vettore all’atto della consegna della merce inserendo specifiche riserve (quelle generiche sono prive di efficacia) sul documento di trasporto e chiedendo in contraddittorio la verifica dei beni. La mancanza di riserve e/o eccezioni sollevate al momento della riconsegna consentono al vettore di respingere eventuali reclami.

I danni occulti devono invece essere notificati al vettore entro 7 giorni lavorativi dalla consegna richiedendo, anche in questo caso, la verifica delle merci in contraddittorio.

Il mancato rispetto dei termini sopra esposti, sia per quanto riguarda i danni apparenti che quelli occulti, non libera completamente il vettore dalle proprie responsabilità, ma pone a carico del destinatario l’onere della prova. Sarà questi infatti che dovrà fornire adeguata prova che il danno ancorchè riscontrato dopo la consegna della merce è riconducibile ad un avvenimento verificatosi nel corso del trasporto ovvero quando la merce era nella disponibilità del vettore.

Quando in virtù delle condizioni del contratto di trasporto disciplinato dalla CMR il vettore (e non lo spedizioniere sulla base della sua assicurazione) è tenuto a pagare un’indennità per perdita totale o parziale della merce, questa non può superare Diritti speciali di prelievo 8,33 (corrispondenti a circa Lit. 22.000) per kilogrammo lordo di merce perduta o danneggiata.

Suggerimenti utili

  • Far pesare alla partenza ed all’arrivo i contenitori completi
  • Controllare la idoneità degli imballaggi e dello stivaggio dei colli
  • Rivedere attentamente le procedure in materia di sigilli sia alla partenza che a destinazione, sia per quanto riguarda il modello (la realizzazione di nuovi tipi procede di pari passo con le tecniche di violazione), sia per quanto riguarda gli accertamenti a destino che devono andare oltre alla semplice verifica sulla integrità del solo sigillo, ma devono riguardare anche i cardini e le maniglie del contenitore.

Giovanna Bongiovanni

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Diritti speciali di prelievo

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