Patent box profili pratici e applicativi: Parametri di calcolo delle agevolazioni

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In questa seconda parte proveremo a tratteggiare i criteri di calcolo della detassazione, anche per verificare se, e in che modo, il Patent Box possa effettivamente “convenire”.

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Il Patent Box, che è un meccanismo di detassazione opzionale, irrevocabile e di durata quinquennale, permette di escludere dalla base imponibile delle imposte sui redditi e sull’IRAP un ammontare pari al 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali agevolabili.

E’ previsto un criterio modulare, in base al quale vi sarà detassazione del:

  • 30% per l’anno di imposta 2015;
  • del 40% per l’anno di imposta 2016;
  • sino al raggiungimento della soglia del 50%, a partire dal 2017.

Ferma restando la condizione rappresentata dallo svolgimento di effettive e documentabili attività di R&S, occorre qui precisare che non è necessario che le attività di R&S, relative a un determinato intangibile, siano state poste in essere nel periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione dei redditi scaturenti da quel bene, essendo sufficiente che siano state compiute nei periodi di imposta precedenti. E’ invece fondamentale che vi sia un collegamento diretto tra le attività di R&S e l’intangibile e ciò anche nel senso di un aumento dell’agevolazione proporzionale al diretto coinvolgimento del soggetto nella R&S. Non è invece rilevante il luogo di svolgimento di dette attività, che può essere collocato anche fuori dall’Italia.

Utilizzo diretto

Nel caso di uso diretto (ossia “utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso”), per la determinazione del reddito netto agevolabile sarà necessario individuare il contributo economico (reddito implicito) di ogni intangibile; a tale scopo dovrà essere sempre attivata una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate che sia conforme all’art. 8 del D.l. 8 settembre 2003 n. 269, ossia basata sul modello già adottato per il c.d. transfer pricing. La procedura è facoltativa per le operazioni infragruppo ed è semplificata per le PMI.

Utilizzo indiretto (licensing)

Nell’ipotesi di concessione in uso (uso indiretto) il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc.dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; si tratta di un reddito figurativo ascrivibile alla IP e incorporato nel reddito rinveniente dall’attività. In questo caso la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate è facoltativa e circoscritta alle operazioni infragruppo con parti correlate.

Il calcolo del reddito agevolabile

Il tema riguardante il calcolo del reddito agevolabile è apertissimo e si attendono le (indispensabili e urgenti) indicazioni che dovrebbero pervenire sia dall’Agenzia delle Entrate sia, in via pratica e concreta, dai primi ruling che verranno richiesti. Posto che il reddito agevolabile è il risultato del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi moltiplicati per i redditi rinvenienti dallo sfruttamento del bene intangibile, gli aspetti essenziali della questione possono essere sintetizzati come di seguito:

  • Concorrono alla quantificazione dei costi qualificati i soli costi di R&S relativi ad attività poste in essere:
    • direttamente
    •  in outsourcing attraverso Università, Enti di Ricerca, organismi equiparati,da società, incluse le start up innovative, diverse da quelle appartenenti allo stesso gruppo;
  • i costi qualificati possono essere aumentati sino ad un massimo del 30% “up lift” in caso di costi complessivi maggiori;
  • i costi qualificati riguardano: R&S, sviluppo di marchi, ricerche, sistemi anticontraffazione, protezione diritti IP ecc.;
  • i costi complessivi comprendono: costi qualificati; costi di acquisizione di intangibili, costi derivanti da operazioni con parti correlate.

Questa l’esemplificazione numerica che troviamo nella Relazione ministeriale:

Simulazione 1

  • Spese qualificate: 200
  • Costi di acquisizione IP agevolabile: 20
  • Costi da rapporti con società gruppo: 80
  • Costi complessivi 200+20+80=300
  • + uplift per costi qualificati 30% di  200=60= 260
  • Reddito Agevolabile 260 (costi qualificati) / 300 (costi complessivi)=87%

Simulazione 2

  • Spese qualificate: 200
  • Costi di acquisizione IP agevolabile: 20
  • Costi complessivi con società Gruppo: 40
  •  + uplift per costi qualificati 30%di 200=60= 260
  • Reddito agevolabile 260/260=1

Rammentiamo che, per i primi tre periodi a far data dal 2015, i costi qualificati saranno quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi precedenti da determinarsi in via aggregata, senza procedere alla separata indicazione bene per bene.

Il Reddito agevolabile sarà invece determinato per ciascun IP dal 2018 (c.d. tracking and tracing); questo differimento ha lo scopo di consentire alle organizzazioni aziendali interne di dotarsi di adeguati sistemi per l’individuazione e documentazione dei costi e dei ricavi legati ai singoli asset. 
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità e i termini per comunicare l’adesione all’opzione con Provvedimento 144042/2015 in data 10 novembre 2015; è stata inoltre resa disponibile la relativa modulistica, mentre il software dedicato dovrebbe essere rilasciato entro la fine del corrente mese di novembre. Allo stato, il modello è finalizzato al solo esercizio dell’opzione, senza dover indicare il tipo di immateriale che si vuole sottoporre a Patent Box, né se si tratta di utilizzo diretto o indiretto.

In ogni caso rimane fondamentale chiarire bene su quali parametri verrà basata (ad esempio c.d. “royalty figurativa” oppure margine ascrivibile al singolo IP) l’individuazione della quota di reddito agevolabile, anche per consentire all’organizzazione aziendale una valutazione costi/benefici rispetto alla stessa eventuale adesione all’opzione.

Cessione

Le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’IP agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. E’ altresì chiarito che non rientrano tra i reinvestimenti qualificati le somme dedicate all’acquisto di altri beni immateriali, con conseguente integrale tassazione della plusvalenza. Nel caso di cessioni infragruppo con parti correlate è possibile attivare una procedura di ruling. L’obbligo di reinvestimento scatta dal momento di realizzo della plusvalenza, senza che rilevino le modalità di pagamento del corrispettivo.

Conclusioni

Le misure di Patent Box devono essere vissute dalle organizzazioni di impresa non solo come un’ottima opportunità di risparmio fiscale, che pure andrà verificata secondo quanto sopra esposto, ma anche come un’occasione per aggiornare, rivedere e razionalizzare le strategie di R&S e di investimento nell’innovazione di prodotto e di processo, quindi nei beni immateriali che da tali attività scaturiscono, così come nei, altrettanto fondamentali, programmi di licensing.

In concreto, questo passaggio potrà essere portato efficacemente a compimento attraverso l’effettuazione di audit interni o di vere e proprie due diligence finalizzate ad ottenere una fotografia aggiornata degli immateriali disponibili e della loro effettiva reddittività; operazioni che si riveleranno utili ai fini contingenti di applicazione del Patent Box ma anche, più in generale, per verificare l’efficienza industriale e commerciale degli intangibili aziendali.

Infine, per quanto riguarda le soglie dimensionali di fatturato che rendono consigliabile sostenere i costi necessari per implementare le “policy di Patent Box”, in linea di massima occorrerà compiere questa valutazione in base alla quota di reddito che deriva all’impresa da IP agevolabili (maggiore sarà questa quota, maggiore sarà la convenienza) tenendo comunque presente, da una parte, oggettive difficoltà di costo per le cc.dd. “microimprese” e, dall’altra parte, la previsione di procedure semplificate per le PMI, nonché la durata dell’opzione, che consente una detassazione duratura nel corso degli anni.

Avv. Massimiliano Patrini

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