26 luglio 2019

Operazioni di credito e incasso documentario: Le Nuove Regole Icc per documenti in formato elettronico

di lettura

Lo scorso 1 Luglio 2019 sono entrate in vigore due importanti pubblicazioni della CCI riguardanti le operazioni documentarie. In particolare si tratta della nuova versione delle eUCP, da oggi eUCP 2.0 in materia di crediti documentari e della prima emissione delle eURC, riferite invece alle operazioni CAD (Cash Against Documents).

Operazioni di credito e incasso documentario: Le Nuove Regole Icc per la presentazione dei documenti in formato elettronico

Entrambe riguardano la possibilità di presentare, i documenti in formato elettronico. In sostanza  l’obiettivo è quello di assicurare la compatibilità digitale delle norme, consentendo alle banche di ricevere dati elettronici contro documenti, da soli o in combinazione con documenti cartacei.

Mentre per le eURC si tratta della prima edizione, vale la pena rammentare che la prima versione delle eUCP entrò in vigore nel 2002, quando erano ancora in vigore le UCP500 per i crediti documentari (le successive UCP600 sono entrate in vigore il 1 Luglio 2007). La revisione si è resa necessaria in quanto numerosi sono stati i cambiamenti intervenuti non soltanto nella prassi degli istituti bancari, ma anche nelle tecnologie adottate per la trasmissione elettronica dei dati. Ovviamente i risultati dipenderanno dal livello di digitalizzazione posto in essere dagli istituti bancari.
Per quanto riguarda le eUCP val la pena rammentare che già la prima edizione si occupava di alcuni aspetti molto importanti, tra i quali la distinzione tra documenti cartacei e documenti in formato elettronico. La possibilità per la banca di ricevere direttamente i documenti in formato elettronico da soggetti diversi dal Beneficiario (anche se, in questo caso, era necessaria la comunicazione da parte del Beneficiario del credito di avvenuto completamento della presentazione ai fini del rispetto dei tempi). La nuova revisione è intervenuta su molteplici aspetti, in primis per renderle più vicine, dal punto di vista della terminologia utilizzata, al linguaggio delle UCP600.

Senza nulla togliere all’efficacia delle pubblicazioni esistenti che regolano la materia, (le UCP600 e le URC 522), è risultato chiaro che queste forniscono una tutela limitata qualora applicate allo scambio in formato elettronico di documenti. Al giorno d’oggi sia gli istituti bancari che le altre organizzazioni coinvolte nei processi esportativi vivono momenti di profonde trasformazioni in merito alla digitalizzazione, con la conseguenza che sarà sempre minore il traffico di documenti cartacei, passando prima per un sistema “misto” di documenti cartacei e digitali, ma con lo scopo di giungere, prima o poi, alla completa eliminazione dei flussi cartacei di documenti a favore dei documenti elettronici.
In sostanza lo scopo delle eUCP 2.0, può essere riassunto nei seguenti aspetti:

  • Salvaguardare l'applicabilità e garantire la rilevanza in un mondo del commercio digitale in costante evoluzione;
  • Mitigare i rischi derivanti dal transito di documenti cartacei  orientando la prassi verso il più sicuro ambiente dei documenti in formato elettronico;
  • Fornire supporto esplicito e inequivocabile per l’utilizzo dei documenti in formato elettronico;
  • Conformare le procedure a livello globale rispetto a pratiche locali, nazionali e regionali divergenti;
  • Creare una terminologia comune ed armonizzata con la terminologia utilizzata nelle UCP600;
  • Favorire la standardizzazione delle procedure doganali e di movimentazione della merci;


Si riporta di seguito l’articolo e1 delle nuove eUCP riguardante lo scopo della pubblicazione ed il successivo art. e2 che regolamenta invece il rapporto tra le UCP600 e le eUCP 2.0.

Article E1

Scope of the uniform customs and practice for documentary credits (ucp 600) supplement for electronic presentations (“eucp”)
a. The eUCP supplements the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007
Revision ICC Publication No. 600,) (“UCP”) in order to accommodate presentation of electronic records alone or in combination with paper documents.
b. The eUCP shall apply where the credit indicates that it is subject to the eUCP (“eUCP credit”).
c. This version is Version 2.0. An eUCP credit must indicate the applicable version of the eUCP. If not indicated, it is subject to the latest version in effect on the date the eUCP credit is issued or, if made subject to eUCP by an amendment accepted by the beneficiary, on the date of that amendment.
d. An eUCP credit must indicate the physical location of the issuing bank. In addition, it must also indicate the physical location of any nominated bank and, if different to the nominated bank, the physical location of the confirming bank, if any, when such location is known to the issuing bank at the time of issuance. If the physical location of any nominated bank and/or confirming bank, is not indicated in the credit, such bank must indicate its physical location to the beneficiary no later than the time of advising or confirming the credit or, in the case of a credit available with any bank, and where another bank willing to act on the nomination to honour or negotiate is not the advising or confirming bank, at the time of agreeing to act on its nomination
.

Interessante risulta anche l’art. e2, che regolamenta il rapporto tra UCP e eUCP.

Article E2

Relationship Of The Eucp To The Ucp
a. An eUCP credit is also subject to the UCP without express incorporation of the UCP.
b. Where the eUCP applies, its provisions shall prevail to the extent that they would produce a result different from the application of the UCP.
c. If an eUCP Credit allows the beneficiary to choose between presentation of paper documents or electronic records and it chooses to present only paper documents, the UCP alone shall apply to that presentation. If only paper documents are permitted under an eUCP Credit, the UCP alone shall apply. 

Si consideri inoltre che le riformate eUCP inseriscono nuove importanti definizioni (art. e3) quali, a titolo esemplificativo, la definizione di documento elettronico, di firma elettronica, di “data processing system” e “data corruption”.
Per quanto riguarda invece la pubblicazione delle eURC per gli incassi documentari, come anticipato sopra, costituiscono una nuova pubblicazione che va a regolamentare la questione dei documenti in formato elettronico per la prima volta. 
Di seguito si riporta l’art. e1 che ne definisce il campo di applicazione.

Article E1 Application of the Eurc

a. A collection instruction should only indicate that it is subject to the Uniform Rules for Collections (URC 522) Supplement for Electronic Presentation (“eURC”) where a prior arrangement exists between the remitting bank and the collecting or presenting bank, for the presentation of electronic records alone or in combination with paper documents.
b. Such prior arrangement should include:
i. the format in which each electronic record will be issued and presented; and
ii. the place for presentation, to the collecting or presenting bank.

L’art. e2 riguarda invece lo scopo delle eURC.

Article E2 Scope of the Eurc

a. The eURC supplements the Uniform Rules for Collections (1995 Revision, ICC Publication No. 522) (“URC”) in order to accommodate presentation of electronic records alone or in combination with paper documents.
b. The eURC shall apply where a collection instruction indicates that it is subject to the eURC (“eURC collection instruction”).
c. This version is Version 1.0. An eURC collection instruction must indicate the applicable version of the eURC. If not indicated, it is subject to the version in effect on the date the eURC collection instruction is issued or, if made subject to the eURC by an amendment, the date of that amendment.

Conclusioni

Con tali nuove norme si auspica un sempre maggior grado di certezza e celerità nello scambio dei documenti a mezzo banca, in linea con la progressiva digitalizzazione dei processi in atto a livello globale. Ovviamente gran parte del successo di tali nuove regole dipenderà non soltanto dagli operatori (banche, operatori della logistica, ecc..) ma anche e soprattutto dal livello di digitalizzazione  sia della P.A. (in ciascun Paese di riferimento) che delle imprese stesse. Da oggi sarà consentita anche la presentazione “mista” con alcuni documenti in cartaceo ad altri in formato digitale, ma come anticipato dalla stessa Camera di Commercio Internazionale, l’obiettivo è la completa sostituzione dei documenti cartacei nel formato elettronico.

Avv. Alessandro Russo
 

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