15 febbraio 2018

Normativa europea sulla privacy: l'adeguamento dell'Italia

di lettura

Mancano pochi mesi alla efficacia Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che riforma la disciplina del trattamento dei dati personali (di seguito, RGPD). Quali modifiche sono in corso nella legislazione italiana a riguardo?

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È esclusa ogni possibilità di proroga, il RGPD avrà piena efficacia e l’Italia non ha ancora adottato un quadro normativo certo. Il legislatore italiano ha posto le basi normative e, adesso, si attendono i provvedimenti del Governo e del Garante per la tutela dei dati personali (di seguito, Garante) contenenti le norme di dettaglio.

Secondo quanto riferisce la Commissione europea con il comunicato inviato al Parlamento ed al Consiglio il 24 gennaio 2018, solo Austria e Germania hanno già adottato la legislazione nazionale pertinente, gli altri Stati membri hanno raggiunto diversi stadi delle rispettive procedure legislative e prevedono di adottare, Italia compresa, la normativa entro il 25 maggio 2018. 

La Commissione, qualora gli Stati membri non adottino le misure necessarie a norma del RGPD europea in tempo, intende avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone, procedura di infrazione compresa.

Provvedimenti adottati dal legislatore italiano

1. La Legge 25 ottobre 2017 n. 163 (Legge di Delegazione Europea 2016-2017) ha conferito delega al Governo per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del RGPD mediante provvedimenti legislativi di modifica del vigente Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003). Il governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega ai seguenti criteri direttivi:

  • abrogare/modificare/coordinare le disposizioni del Codice Privacy conformemente a quelle del RGPD;
  • prevedere la possibilità che molti dei provvedimenti attuativi e integrativi previsti dal RGPD possano essere emanati dal Garante con propri atti;
  • adeguare il sistema sanzionatorio vigente alle disposizioni del RGPD con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione commessa. Quindi alle pesanti sanzioni amministrative si affiancheranno anche quelle penali.

2. La legge 20 novembre 2017 n. 167 (Legge Europea 2017) ha modificato l’art. 29 dell’attuale Codice Privacy, che quindi è già in vigore nel testo modificato, integrando alcuni requisiti della nomina del responsabile del trattamento previsti dal RGPD. 
La nomina a responsabile è il contratto che in genere viene stipulato dall’azienda con il proprio fornitore (ad esempio il fornitore dello spazio in cloud), quando vi è un trattamento di dati personali. 
A questo proposito si segnala il vivace dibattito circa la corretta individuazione dei soggetti che compongono l’organigramma privacy. Questo perché l’Italia, già da tempo, ha scelto di adottare un sistema a tre soggetti:

  • il titolare (l’azienda)
  • il responsabile (l’outsourcer)
  • e l’incaricato (il dipendente)

che non trova corrispondenza nel RGPD, che prevede espressamente solo:

  • le figure del titolare (controller)
  • del responsabile (processor). 

Il Garante, in proposito, ritiene compatibile tale struttura con il RGPD ed invita le aziende a mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento. Inoltre, in Italia, sussiste la prassi operativa, a certe condizioni, di nominare “responsabile del trattamento” anche il singolo dipendente, il dirigente o l’area aziendale interna all’azienda (ad es. HR). Autorevole dottrina sostiene l’incompatibilità di tale nomina con il RGPD; il Garante, a quanto risulta, non si è ancora espresso sul punto.

Quello che preme sottolineare è che già da subito, quindi prima del 25 maggio 2018, è opportuno esaminare i vari contratti con gli outsourcer per predisporre testi a norma di legge. Più in generale, si evidenzia la necessità, anche per i soggetti attualmente in regola con il Codice Privacy, di verificare che le varie nomine privacy siano conformi ai dettami del RGPD. E’ bene, inoltre, che i soggetti nominati “responsabili del trattamento” abbiano consapevolezza delle pesanti responsabilità connesse a tale ruolo. 

3. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) conferisce delega al Garante per la tutela dei dati personali (Garante) di emanare un proprio provvedimento che:

  • disciplini le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;
  • disciplini le modalità di verifica ai fini della portabilità dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali; 
  • preveda un modello di informativa per trattamenti fondati sull'interesse legittimo del titolare che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati (quindi non su consenso o obbligo contrattuale); 
  • definisca linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare. 
  • Viene stabilito inoltre un procedimento di comunicazione tempestiva al Garante in caso di trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati.

Altro punto dolente: le misure di sicurezza. Con la piena efficacia del RGPD vengono meno le “misure minime” che saranno rimpiazzate da “misure adeguate”, leggasi adeguate allo specifico livello di rischio connesso allo specifico trattamento di dati (da valutare caso per caso). 

In futuro, le imprese potranno avvalersi dei nuovi strumenti previsti dal RGPD come elemento per dimostrare la conformità – per esempio i codici di condotta e i meccanismi di certificazione – strumenti che però al momento non sono ancora disponibili. Il Garante sul punto sembra stia valutando l’adozione di linee guida o buone prassi, facendo anche riferimento alle prescrizioni contenute nelle attuali misure minime di sicurezza (Allegato “B” al Codice Privacy).

In ogni caso, le aziende devono prepararsi ed adeguarsi alle nuove norme del RGPD – un testo normativo che è in vigore da quasi due anni – per evitare di incorrere, successivamente al 25 maggio 2018, in sanzioni pecuniarie che possono raggiungere 20 milioni di euro o, nel caso di un'impresa, sino al 4% del fatturato mondiale annuo, senza considerare le sanzioni penali che a breve potrebbero essere introdotte nel nostro ordinamento.  

Ricordiamo che, in ogni caso, il RGPD è l’occasione per:

  • aggiornare le mappature di soggetti, flussi e modalità con cui vengono trattati i dati personali (molte aziende infatti, venuto meno l’obbligo del DPS, non hanno più effettuato verifiche di compliance privacy effettive) rendendo gli asset aziendali più efficienti;
  • instaurare nuovi rapporti con la clientela ed i fornitori basati sulla fiducia e sulla trasparenza.

In questo scenario, che è oggettivamente incerto e complesso, Unioncamere Lombardia metterà a disposizione delle aziende da marzo un Manuale operativo ed un sistema di feedback che consenta, nel modo più semplice possibile, di aumentare la consapevolezza in materia e di documentare gli sforzi fatti dall’azienda per l’adeguamento al RGPD. 

Avv. Andrea Antognini

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