La lettera di credito trasferibile

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Se un credito è trasferibile il venditore (primo beneficiario) ha la facoltà di chiedere alla banca designata di rendere utilizzabile la garanzia, in tutto o in parte, a uno o più soggetti terzi (secondo/i beneficiario/i).

Il ricorso a questo tipo di strumento si realizza in presenza di sub-forniture, ovvero nel caso in cui il beneficiario si rivolga a terzi per approvvigionarsi delle merci oggetto dell’esportazione, il cui regolamento è assicurato dal credito documentario.

Il credito oggetto della prima transazione (credito trasferibile) permette di regolare/finanziare la seconda transazione (credito trasferito), che è strumentale alla prima. Le parti coinvolte nel trasferimento del credito sono:

  • ordinante --> importatore
  • primo beneficiario -->  intermediario
  • secondo beneficiario --> esportatore.

Il credito documentario trasferibile può essere quindi considerato come uno strumento di finanziamento all’esportazione, tenuto conto che il primo beneficiario potrebbe ottenere la fornitura evitando l’immobilizzo di propri mezzi finanziari (salvo che il trasferimento avvenga con conferma), offrendo in contropartita ai fornitori, la cessione parziale dei diritti e delle prestazioni previste dalla garanzia.

Vantaggi e svantaggi

  • Il primo beneficiario ha il diritto di sostituire con propria fattura ed eventuale tratta quelle del secondo beneficiario ed utilizzare, così, il credito per la differenza, eventualmente esistente, fra l'importo della propria fattura e quello della fattura del secondo beneficiario.
  • Il compratore/importatore accetta il rischio di ricevere merci da una terza parte che potrebbe non conoscere e con cui non ha avuto rapporti commerciali. Spesso il primo beneficiario manifesta l’esigenza di non comunicare al secondo beneficiario il nome dell’ordinante e, quindi, del compratore. Tale previsione, espressamente prevista dall’art. 38, lett. g, NUU 600/07, è ammessa solo se il credito originario non richiede espressamente che il nome dell'importatore debba apparire su qualsiasi documento diverso dalla fattura. In tal caso questa specifica condizione deve essere rispettata e riportata all'atto del trasferimento.

Caratteristiche della L/C trasferibile

Il trasferimento di un credito documentario è disciplinato dall’art. 38 delle NUU 600/07.

Il credito documentario deve essere espressamente denominato trasferibile dalla banca emittente, con l’apposita dicitura ”transferableal campo 40 A del messaggio swift MT 700 (art. 38, lett. b, NUU 600/07).
Può essere trasferito una sola volta: ciò significa che è ammesso il trasferimento parziale a favore di più beneficiari (in presenza di utilizzi o spedizioni parziali) ma non quello verticale, ovvero non può essere trasferito dal secondo beneficiario ad un terzo beneficiario (art. 38, lett. d, NUU 600/07).

Il credito trasferito deve riportare correttamente i termini e le condizioni del credito, inclusa l'eventuale conferma, ad eccezione:

  • dell’importo del credito (inferiore all’importo originario per consentire al primo beneficiario di fatturare il proprio utile dalla transazione)
  • di eventuale prezzi unitari in esso indicato (che devono essere modificati in conseguenza della riduzione dell'importo di cui al punto precedente)
  • della data di scadenza
  • del periodo di presentazione, o
  • della data di scadenza della spedizione o del periodo stabilito per la spedizione
    elementi questi che il primo beneficiario può, singolarmente o congiuntamente, ridurre o abbreviare (art. 38, lett. g, NUU 600/07).

Tutte le competenze (quali commissioni, compensi, costi o spese) relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario, là dove non convenuto diversamente all’atto del trasferimento.

La percentuale di copertura assicurativa, in un trasferimento di un credito in cui è prevista la presentazione di un documento assicurativo, può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa finale richiesta dal credito originario (considerando cioè la possibile sostituzione della fattura da parte del primo beneficiario per un importo maggiore a quello dell'utilizzo effettuato dal secondo beneficiario).

Ogni richiesta di trasferimento deve indicare se ed a quali condizioni le modifiche possono essere avvisate al secondo beneficiario. Il credito trasferito deve precisare chiaramente tali condizioni (art. 38, lett. e, NUU 600/07).

Se un credito viene trasferito a più di un secondo beneficiario, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non invalida l’accettazione di tale modifica da parte di un qualsiasi altro secondo beneficiario, nei confronti del quale il credito sarà di conseguenza modificato. Per ogni secondo beneficiario che ha rifiutato la modifica, il credito trasferito resta non modificato (art. 38, lett. g, NUU 600/07).

Trasferimento con e senza conferma

  • Se il trasferimento avviene senza conferma, la banca trasferente avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di eseguire la prestazione prevista dal credito trasferito, sebbene in presenza di documenti conformi presentati dal secondo beneficiario.
    Nel caso in cui la banca trasferente decida di non effettuare la prestazione, il secondo beneficiario pur avendo adempiuto alla prestazione prevista dal credito trasferito, si potrebbe trovare nella paradossale situazione di non incassare il valore delle merci esportate per ragioni non ascrivibili al rischio banca o paese, ma all’effetto trascinamento causato dal mancato pagamento di documenti irregolari presentati dal primo beneficiario in utilizzo del credito originario, le cui riserve non siano state accettate dall’ordinante
  • Se il trasferimento avviene con conferma, la banca trasferente avrà l’obbligo di eseguire la prestazione prevista dal credito trasferito al secondo beneficiario in presenza di documenti conformi presentati da quest'ultimo. La banca che trasferisce con conferma ha dunque il rischio di dover pagare il secondo beneficiario, ma non incassare il credito dalla banca emittente, qualora il primo beneficiario presentasse documenti non conformi. La banca trasferente si tutela da questo rischio affidando il primo beneficiario, che verrebbe addebitato nell'ipotesi in cui, a causa dei documenti non conformi presentati dal primo beneficiario, la banca trasferente non venisse rimborsata dalla banca emittente.

Differenze con la cessione del ricavo di una L/C

Un’altra modalità per trasferire i diritti del beneficiario di una lettera di credito a una terza parte è la cessione del ricavo. Occorre, però, chiarire la differenza di questa tipologia di credito con quella sino ad ora esaminata.

  • Con la cessione del ricavo il beneficiario cede ad una terza parte i suoi diritti a qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito ed in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.
  • Nel trasferimento, invece, il beneficiario cede il suo diritto ad utilizzare il credito.

Non a caso l’art. 39 NUU 600/07 chiarisce, inequivocabilmente, che l’omissione nel credito della dicitura “trasferibile” al campo 40 A, non pregiudica per il beneficiario la possibilità di cedere ad una terza parte i relativi ricavi.

Domenico Del Sorbo

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