Internet e diritto all’oblio

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Una recente sentenza della Corte di Giustizia comunitaria ha affermato che una persona fisica può chiedere al gestore di un motore di ricerca di cancellare uno o più link verso pagine web dall’elenco dei suoi risultati pubblicati dal motore di ricerca in modo che le informazioni relative alla persona cadano nell’«oblio». Per le imprese e per i loro rappresentanti e dipendenti si apre l’opportunità di eliminare da Internet informazioni non più attuali e lesive della loro immagine e reputazione.

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La questione sottoposta ai giudici comunitari (13 maggio 2014, causa C-131/12) trae origine dal caso di un cittadino spagnolo che aveva chiesto  a un giudice del suo paese di far cancellare alcune informazioni relative a un pignoramento da lui subito e ormai definito da diversi anni che comparivano nell’elenco dei risultati selezionati da Google digitando, come parola chiave, il nome del cittadino UE.

Il giudice spagnolo ha dunque chiesto al giudice comunitario l’interpretazione della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali  (direttiva 95/46/CE).

Per la prima volta, è stato deciso che i motori di ricerca, anche aventi sede fuori dall’Unione Europea, sono responsabili del trattamento dei dati personali degli utenti degli Stati membri, purché in tali stati abbiano una filiale e/o succursale anche solo destinata alla promozione e vendita di spazi pubblicitari sul motore di ricerca.

Pertanto, i motori di ricerca devono procedere alla modifica/cancellazione dei dati personali da loro indicizzati, su richiesta dei cittadini comunitari, previo vaglio della fondatezza della stessa. Infatti, in gioco vi sono:

  • da una parte, il diritto dell’interessato alla riservatezza
  • dall’altro, l’eventuale interesse del pubblico a conoscere la notizia.

Sebbene la Corte rilevi che i diritti della persona interessata prevalgono, di norma, anche sull’interesse degli utenti di Internet di conoscere tali dati, nondimeno vi possono essere casi in cui si debba garantire l’interesse del pubblico a ricevere tale informazione, ad esempio, qualora tale persona rivesta un particolare ruolo nella vita pubblica.

In ogni caso, per i giudici comunitari, se il dato della persona non è più attuale il motore di ricerca deve far sì che non sia più raggiungibile dall’elenco online dei risultati della ricerca riguardanti quella persona.

Tale principio è nuovo se si pensa che solo un anno fa la Cassazione italiana aveva escluso che i motori di ricerca fossero responsabili  del trattamento dei dati personali e dovessero procedere alla cancellazione degli stessi su richiesta degli interessati (cfr. Cass. n. 5525/2012).

La sentenza europea è dunque molto importante anche per i dirigenti ed i dipendenti delle imprese che possono trovarsi, senza colpa e a loro insaputa, nella situazione in cui si è trovato il cittadino spagnolo. Si pensi ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di imprenditori o dirigenti di cui c’è stata grande eco sui giornali al momento delle indagini e che non hanno avuto alcun seguito, risolvendosi in archiviazioni o in proscioglimenti. Si tratta di notizie che circolano indisturbate nel web per anni senza che vi sia stata mai una smentita, continuando a nuocere ingiustamente all’immagine e alla reputazione dei soggetti coinvolti e delle imprese che essi rappresentano.

Il principio comunitario  a tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche è chiaro ed innovativo: in questi casi, le persone fisiche potranno rivolgersi anche ai motori di ricerca, oltre agli editori delle informazioni, per esercitare il c.d. diritto all’oblio.

Non potrà essere richiesta la cancellazione dei dati che riguardino direttamente le imprese in quanto tali, posto che l’attuale normativa comunitaria considera “dati personali” solo quelli delle persone fisiche. Tuttavia, se tali dati non saranno cancellati, potrà essere ipotizzabile un’azione giudiziaria risarcitoria nei confronti di tali soggetti non solo da parte delle persone fisiche coinvolte, ma anche delle loro imprese che si ritengano lese nella loro immagine e reputazione.

Lo sviluppo di questo principio comunitario, per come sarà applicato dai giudici degli stati membri, si prospetta dunque interessante.

Mariangela Balestra

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