25 settembre 2015

Incoterms e giurisdizione nei contratti di vendita: sviluppi recenti

di lettura

La sentenza “Electrosteel” della Corte di giustizia UE (causa C-87/10) aveva suscitato estremo interesse fra gli operatori per avere stabilito il principio, (fino a quel momento non pacifico in giurisprudenza)...

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... secondo il quale gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale possono costituire una pattuizione sul luogo di consegna della merce rilevante ai fini della competenza giurisdizionale nelle controversie transfrontaliere derivanti da contratti di compravendita di merce in ambito europeo.

Come noto, l’art. 5 n.1) del Regolamento 44/2001 stabiliva, quale foro speciale alternativo a quello generale dello Stato membro di domicilio del convenuto, quello del luogo in cui “l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita”, ulteriormente specificando alla lettera b) che, per i contratti di compravendita di beni, il luogo di esecuzione, salvo patto contrario, è quello, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto  essere consegnati in base al contratto.

Già con la sentenza “Car Trim” (causa C-381/08), la Corte di Giustizia aveva interpretato la disposizione appena citata nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo di consegna dovesse essere determinato in primis sulla base delle disposizioni del contratto, mentre in assenza di pattuizione detto luogo dovesse essere quello della “consegna materiale” dei beni, ovvero il luogo in cui l’acquirente abbia conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.  

La Corte dunque, coerentemente con la ratio del Regolamento, aveva dimostrato di preferire il cosiddetto “criterio fattuale ed economico” al criterio “normativo” – sino a quel momento seguito da una parte della giurisprudenza – secondo il quale viceversa occorreva individuare ai fini giurisdizionali il luogo di consegna della merce in base alle disposizioni della legge di volta in volta applicabile al contratto, il che spesso conduceva a risultati pratici ben diversi (cfr. ad esempio l’art.31 della Convenzione di Vienna). 


Sentenza Electrosteel

La successiva sentenza “Electrosteel” aggiungeva dunque un tassello importante, statuendo che “Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.

Particolare rilevanza, in tale contesto, risultava attribuita al termine di resa “Ex Works” giacché a giudizio della Corte questo specifico termine – nell’interpretazione datane dagli Incoterms beninteso – inequivocabilmente rifletterebbe una pattuizione sulla consegna, come evidenziato dai punti A4 e B4 da cui si evince la coincidenza fra luogo di “delivery” da parte del venditore e luogo di “delivery taking” da parte dell’acquirente.

Peraltro, la Corte rimetteva al giudice del rinvio la valutazione se la clausola  «Resa: Franco [nostra] sede» che era stata sottoposta alla sua attenzione nel caso specifico, corrispondesse o meno all’Incoterm “Ex Works” o comunque ad una clausola o ad un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto. Coincidenza della quale, peraltro, autorevole dottrina ha, a nostro avviso condivisibilmente, dubitato.

Ad ogni modo, tale pronuncia aveva lasciato molti presagire che, mediante gli Incoterms, ed in particolare pattuendo o anche solo apponendo sui propri documenti commerciali il termine di resa “Ex Works”, le imprese fornitrici di beni destinati ad acquirenti di altri Paesi europei avrebbero potuto legittimamente assicurarsi l’accesso ai Tribunali del proprio Paese in caso di dispute derivanti dal contratto di vendita, in primis per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento della merce fornita. Con ciò ovviando alla difficoltà di ottenere dall’acquirente l’accettazione scritta di una clausola contrattuale che prevedesse il foro competente esclusivo nel proprio Paese.

Frattanto, con effetto dal 10 gennaio 2015, il Regolamento 44/2001 veniva sostituito dal nuovo Regolamento (UE) n. 1215/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.  L’art.7 del Regolamento 1215/12, peraltro, riprendeva pressoché immutate le disposizioni di cui all’art.5 del Regolamento 44 sul punto

Giurisprudenza italiana ed estera successiva alla sentenza Electrosteel

Sennonché, la giurisprudenza italiana ed estera che è seguita alla sentenza “Electrosteel”, si è dimostrata estremamente restrittiva nell’ammettere che un termine di resa possa concretizzare una vera e propria pattuizione sul luogo di consegna, tale da spostare la giurisdizione in un Paese diverso rispetto a quello di destinazione finale della merce. 
Tutto ciò con buona pace delle aziende produttrici e fornitrici le quali, in caso di dispute, ove non si cautelino diversamente in sede contrattuale, saranno pressoché inevitabilmente costrette a litigare nel foro della parte acquirente, e ciò si badi bene quale che sia l’oggetto della lite, tenuto conto del fatto che i criteri di giurisdizione di cui ai Regolamenti europei vanno per principio ad applicarsi a qualsiasi tipo di controversia derivante dal contratto di vendita.    

La sentenza della corte distrettuale di Rotterdam

Recentissimo esempio di tale orientamento restrittivo è la  sentenza resa dalla corte distrettuale di Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) in data 15.7.2015, in applicazione del nuovo Regolamento 1215/12.

Il caso è il seguente. 

Una società olandese cita in giudizio una società tedesca dinanzi alla corte distrettuale di Rotterdam, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da difetti in un macchinario acquistato dalla prima presso la seconda. 

La società tedesca contesta il difetto di giurisdizione della corte di Rotterdam con una duplice argomentazione: la presenza di una clausola nelle proprie condizioni generali di vendita indicante la giurisdizione tedesca, e – in base all’art.7(1)(b) del Reg.1215/12 – la circostanza che la consegna del macchinario sarebbe avvenuta in Germania con la consegna al primo vettore.

La corte di Rotterdam rigetta il primo argomento per difetto di prova circa l’accettazione della clausola che fissava in Germania il foro competente (non essendo stati dimostrati i requisiti di cui all’art.25 del Reg. 1215/12 per la validità dell’accordo).

Quanto al secondo argomento, la corte olandese individua invero il riferimento ad un Incoterm nel contratto fra le parti (in specie, il termine CPT “Carriage Paid To Rotterdam”), ma osserva come tale riferimento fosse contenuto esclusivamente nella clausola di determinazione del prezzo giacché appunto  si precisava che il prezzo di acquisto doveva calcolarsi “CPT Rotterdam”. 

Viceversa, nelle clausole contrattuali dedicate  alla consegna non vi era menzione alcuna di un Incoterm, né in altro modo veniva precisato contrattualmente il luogo dove la consegna dovesse avvenire. 

Questo è sufficiente alla corte olandese per considerare la clausola CPT come inserita al solo fine di suddividere i costi ed eventualmente i rischi del trasporto, ma non specificamente intesa a pattuire il luogo di consegna o quantomeno non in maniera rilevante per individuare la giurisdizione. 

Pertanto, coerentemente con gli insegnamenti delle sentenze Car Trim ed Electrosteel, una volta esclusa la presenza di una pattuizione contrattuale sul luogo di consegna, il Rechtbank Rotterdam individua il luogo di consegna nella diversa località olandese dove il macchinario risultava essere stato effettivamente consegnato (ovvero messo a disposizione dell’acquirente nella sua destinazione finale) ossia la località di Waddinxveen, e si dichiara incompetente a decidere nell’azione per danni promossa dalla società olandese. 

Esempi di sentenze in linea con la sentenza Electrosteel

Tale sentenza ad ogni modo non può certo dirsi isolata né sorprendente. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi dell’orientamento ugualmente restrittivo, assunto dalla giurisprudenza italiana pur a seguito della pronuncia “Electrosteel”, con l’effetto di rigettare azioni legali di recupero del credito promosse da società fornitrici italiane nei confronti di acquirenti di altri Paesi UE per mancato pagamento della merce venduta: 

  • Tribunale di Padova, sentenza 3 maggio 2012 : “la presenza della clausola Incoterms 2000 “carriage paid to customer warehouse” non determina un mutamento del luogo di destinazione finale della merce e, dunque, del luogo in base al quale va determinato il giudice competente; …….. nel caso di specie la clausola in questione comportava solo l’obbligo per il venditore di sostenere tutte le spese di trasporto della merce fino al magazzino del cliente, rilevando, dunque, solo sulla ripartizione tra le parti dei costi, ma non determinando alcuno spostamento del luogo di consegna finale dei beni convenzionalmente pattuito.”
     
  • Tribunale di Piacenza, sentenza 14 maggio 2013: Non rileva il riferimento agli Incoterms inserito da una sola delle parti nella propria conferma d’ordine, poiché è necessario verificare la sussistenza di una inequivoca volontà di entrambe le parti anche in tema di individuazione della giurisdizione. (Nella specie peraltro era emersa un’incongruenza tra la conferma d’ordine con clausola ex works ed i documenti di consegna che invece riportavano “franco destino”)
     
  • Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2014 n.1134 : “…non rilevano … le modalità di esecuzione del trasporto, il luogo di consegna delle merci al vettore, il fatto che il vettore possa essere stato incaricato dal compratore, la presenza di clausole “Frei Haus/Free of Charge/Départ usine”, in mancanza di una espressa e congiunta volontà delle parti in merito alla modificazione del luogo di consegna materiale dei beni compravenduti.”
     
  • Corte di Cassazione, ordinanza 14.11.2014 n.24279: non può assumere valore la dicitura Ex Works unilateralmente inserita nelle fatture della fornitrice italiana, non dimostrando un accordo contrattuale; né le indicazioni relative al luogo di presa in carico della merce contenute nei documenti di viaggio (CMR); viene per contro dato rilievo all’indicazione del luogo di consegna presso la società destinataria in Slovenia, contenuto nelle stesse CMR
     
  • Tribunale di Milano, sentenza 21.1.13 n.731: non dà rilievo alla pattuizione Ex Works, pur provata, affermando che debba comunque prevalere un criterio economico che porta inevitabilmente al luogo di destinazione finale.

Conclusioni

Ci sembra peraltro di poter affermare, dall’esame delle sentenze appena citate, che, almeno nella maggior parte dei casi, la conclusione dei giudici circa l’irrilevanza del termine di resa per la definizione del luogo di consegna, pare influenzata dal non corretto utilizzo dello strumento ad opera delle parti.

Così, in alcuni casi, le decisioni fanno riferimento a clausole Ex Works non realmente pattuite, in quanto inserite in documenti unilaterali della parte venditrice (conferme d’ordine o fatture), oppure in condizioni generali di vendita non sottoscritte o sottoposte solo dopo la conclusione del contratto.

Inoltre, nei casi esaminati non sembra che i termini di resa fossero stati sempre indicati con la dizione corretta suggerita dalla stessa pubblicazione della CCI, che consiste nell’indicare la sigla del termine di resa in tre lettere (ad es. EXW), unitamente al luogo prescelto ed all’espresso riferimento agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale nonchè all’edizione degli stessi. 
Il non corretto riferimento in sede contrattuale agli Incoterms CCI determina incertezza sull’effettiva volontà comune delle parti di interpretare il termine di resa secondo tali regole.

Anche nei casi che hanno riguardato i termini “C”, dei quali peraltro, va detto, autorevoli autori hanno posto in dubbio la valenza nel determinare il luogo di consegna per la loro stessa natura (quindi anche a prescindere dalla loro più o meno corretta designazione), pare evincersi che non fossero state rispettate le indicazioni contenute nella pubblicazione. Ad esempio, nella definizione del termine CPT “Carriage Paid To” contenuta negli Incoterms 2010, si legge “The parties are well advised to identify as precisely as possible in the contract both the place of delivery, where the risk passes to the buyer, and the named place of destination to which the seller must contract for the carriage”. 

A quanto sembra, nei due casi esaminati relativi ai termini “C” la clausola menzionava solo il secondo luogo (quello sin dove il venditore dichiarava di voler sostenere i costi di trasporto) ma non il primo (quello della consegna, dove si determinava il passaggio del rischio).

Sembra quindi potersi concludere raccomandando agli operatori un’accorta gestione dei documenti contrattuali e commerciali, ivi inclusa la stesura ed il posizionamento delle clausole Incoterms, le quali  possono avere rilevanza anche ai fini qui esaminati (secondo quanto stabilito nella sentenza Electrosteel) oltre che beninteso per regolamentare altri cruciali aspetti connessi all’operazione di vendita.

Maurizio Gardenal
Christian Montana      
 

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