21 gennaio 2021

Il trasporto di merci dopo la Brexit

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Per effetto della Brexit e del Covid 19 i costi di trasporto verso la Gran Bretagna sono quadruplicati (fonte Transporeon).

Il trasporto di merci dopo la Brexit

Il costo dello spostamento delle merci dall’Italia al Regno Unito è aumentato fino a quattro volte rispetto ai costi usualmente praticati da vettori e spedizionieri negli ultimi quindici giorni. Tale effetto è dovuto alla Brexit e alla nuova variante del Covid 19 particolarmente aggressiva nel paese d’oltre manica.

Le nuove procedure doganali imposte dalla piena applicazione della Brexit, in vigore dal 1° gennaio 2021, stanno portando a un aumento significativo del costo del trasporto stradale da e per la Gran Bretagna.

La tariffa, infatti per un carico completo (FTL – Full truck Loaded) che oscillava tra 1,5 e 3 euro al chilometro per  un viaggio spot, di fatto è già raddoppiato, considerando la tariffa di 3 Euro, e quadruplicato considerando 1,5 Euro. Si segnalano anche casi isolati di costo che raggiungono 10 euro al chilometro. Tale aumento è dovuto a vari fattori.

  • I tempi di attesa dei mezzi per il disbrigo delle pratiche doganali in entrata e in uscita da UK, elemento particolarmente gravoso per alcuni settori come l’agroalimentare italiano.
  • La carenza di autisti durante le festività natalizie è normale e di solito aumenta le tariffe spot, ma l’entità dell’aumento non può essere giustificato solo da questo elemento
  • La Francia ha chiuso il confine per contenere il nuovo ceppo Inglese del Covid-19, misure in cambiamento rapido che hanno già portato alcune aziende trasportatrici a rifiutare il carico.

Due colossi del trasporto hanno comunicato che sospenderanno le spedizioni per e da il Regno Unito e altre aziende di minori dimensioni, stanno valutando di rifiutare carichi per tale destinazione. Oltre all’aumento dei prezzi, si potrebbe pertanto configurare un problema per le vendite e l’approvvigionamento.

Consigli per gli operatori

  • Programmare gli acquisti aumentando le scorte di sicurezza in relazione al maggiore lead time di forniture in arrivo da UK
  • Inserire nei contratti di vendita clausole al fine di non incorrere in penali o contestazioni qualora la data di consegna non venisse rispettata.

I termini CPT/CIP e DAP (normalmente utilizzati per il trasporto camionistico) prevedono tutti, limitandosi all’analisi dei costi di trasporto , che l’esportatore sostenga tale onere fino al luogo indicato dopo l’acronimo.

In caso di luogo posizionato dopo la linea impositiva, ad esempio il cliente finale o un terminal già in Gran Bretagna, l’esportatore rimarrebbe esposto a maggiori costi riguardanti soste impreviste e/o presentazione tardiva della pratica doganale in entrata. Si consiglia pertanto, qualora, i termini indicati regolino il contratto di compravendita di:

  • Ottimizzare la relazione con l’importatore al fine di verificare che l’importatore abbia adempiuto a espletare tutte le formalità richieste per l’importazione
  • Predisporre la spedizione con documento doganale di transito T2. Tale documento potrà essere emesso presso la dogana di partenza o presso qualsiasi altra dogana della UE, prima dell’uscita delle merci dal confine comunitario. L’emissione del T2 permetterà di effettuare le operazioni doganali in import in Inghilterra presso qualsiasi dogana interna, evitando di effettuarle al confine, che attualmente è congestionato.
  • Non utilizzare le rese CPT/CIP e DAP a favore del  termine FCA (magazzini venditore) o FCA (Hub logistico), ad esempio per spedizioni in groupage, al fine di non incorrere in costi imprevisti che con tale resa sono obbligazione dell’acquirente.

Si ricorda infine che l’utilizzo del termine EXW (luogo di carico) è particolarmente sconsigliato per le vendite extra - Ue, come dal 1° Gennaio la Gran Bretagna,  per le note problematiche doganali e fiscali.

Marco Bertozzi

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