Guida: La libera circolazione dei servizi nell’UE

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Tra le quattro libertà di circolazione sulle quali si fonda il mercato interno dell’Unione europea, quella relativa ai servizi è di importanza fondamentale per imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

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Secondo l’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) “sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone”. A titolo esemplificativo, il paragrafo 2 dello stesso articolo qualifica come servizi le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane e le attività delle libere professioni.

Diritto di stabilimento

L’articolo 49, paragrafo 1, TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, comprese quelle relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali. La libertà di stabilimento riguarda l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società (art. 49, par. 2, TFUE).

Lo stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata attraverso l’insediamento in un altro Stato membro e assicura la possibilità di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine.

Prestazione occasionale e temporanea di servizi

I prestatori di servizi hanno il diritto di svolgere la propria attività al di fuori dei confini nazionali, sul territorio di un altro Stato membro in modalità temporanea e occasionale, alle stesse condizioni imposte ai propri cittadini dallo Stato membro ove la prestazione è fornita (art. 57, par. 3, TFUE).

La distinzione tra prestazione di servizi e stabilimento è di grande rilevanza ai fini applicativi e si basa non sul tipo di attività svolta, bensì sul suo carattere stabile oppure temporaneo:

  • l’attività svolta in regime di stabilimento è soggetta alla legge dello Stato ospitante
  • mentre per l’attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi troveranno applicazione le disposizioni dello Stato di origine.

Sia per lo stabilimento sia per la prestazione occasionale e temporanea, l’esercizio dell’attività economica avviene alle stesse condizioni imposte dallo Stato ospitante ai propri cittadini (artt. 49, par. 2, e 57, par. 3, TFUE), senza discriminazioni sulla base della nazionalità.

Restrizioni alla libera circolazione dei servizi

La Corte di giustizia ha affermato che qualsiasi provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà di circolazione è giustificabile solo se soddisfa quattro condizioni: deve applicarsi in modo non discriminatorio, soddisfare ragioni imperative di interesse pubblico, essere idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

Ostacoli per le imprese che operano nel mercato unico europeo

La Relazione della Commissione sullo stato del mercato interno dei servizi del 2002 ha identificato due categorie di ostacoli all’integrazione economica nel campo dei servizi:

  • le “frontiere giuridiche”, che derivano direttamente o indirettamente da un vincolo giuridico e che comprendono le difficoltà del prestatore di servizi legate alle diverse norme nazionali, al comportamento delle autorità nazionali o all’incertezza giuridica causata dalla complessità di talune situazioni transfrontaliere
  • le “frontiere non giuridiche”, quali le barriere culturali e linguistiche e le difficoltà di accedere alle informazioni sulla normativa degli altri Stati membri.

Gli ostacoli sono di natura diversa, come le restrizioni normative imposte ai vari livelli di governo e le procedure amministrative opache e troppo onerose, e possono riguardare tutte le fasi dell’attività economica, ad esempio gli obblighi di registrazione presso le autorità locali e di rilascio di autorizzazioni, le limitazioni del numero di operatori economici e i vincoli che riducono la possibilità di competere in base al prezzo, o con l’offerta di servizi complementari.

Nel modello delineato dalla Direttiva 2006/123/CE, lo Sportello unico si configura sia come strumento di organizzazione e gestione amministrativa, che come centro di informazioni e assistenza. In Italia, l’assistenza alle imprese e ai professionisti che intendono offrire servizi o avviare una nuova attività imprenditoriale in un altro Paese dell’Unione europea è fornita attraverso la sezione “Impresa&Europa” del portale http://www.impresainungiorno.gov.it/.

La sezione offre informazioni di carattere generale ai prestatori di servizi che intendono svolgere la propria attività in uno degli Stati membri dell’Unione europea in forma stabile o in via temporanea e occasionale.

È disponibile anche una casella di posta elettronica dedicata (pscitaly@unioncamere.it), attraverso la quale le imprese possono inviare quesiti sugli adempimenti necessari per svolgere la loro attività in un altro Stato membro dell’Unione europea, sia in modo stabile che come prestazione transfrontaliera; richiedere informazioni per conoscere la normativa nazionale applicabile alla loro attività, in particolare i requisiti, le procedure e gli adempimenti prescritti; ottenere i dati utili a contattare le autorità competenti. A tal fine, PSC Italia collabora con i Punti Singoli di Contatto istituiti negli altri Paesi dell’Unione europea.

La Guida è stata redatta da un gruppo di assistenza tecnica composto da: Andrea Sammarco (Unioncamere), Mario Altavilla (Unioncamere), Marilina Labia (Si.Camera), Monica Onori (Si.Camera) con il supporto dello Studio Legale Di Giambattista specializzato in diritto dell’Unione Europea.

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