12 gennaio 2012

Glossario crediti documentari

di lettura

Oltre al video seminario sui crediti documentari abbiamo anche realizzato un glossario che spiega il significato dei termini più utilizzati.

Banca emittente (issuing bank)

È la banca che, su incarico dell'ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Tale banca è irrevocabilmente impegnata a onorare le prestazioni conformi effettuate alla stessa o alla banca designata.

Banca avvisante (advising bank)

È la banca su cui viene appoggiata l'apertura di credito documentario. La banca avvisante, dopo aver verificato l'autenticità del credito, lo notifica semplicemente al beneficiario oppure, se richiesta, aggiunge alla notifica la sua conferma. Tale banca assicura l’autenticità del credito, ma non assume alcun altro impegno (salvo che sia anche banca confermante).

Banca designata (nominated bank)

È la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione, secondo le modalità indicate dalla banca emittente, ma non è obbligata a onorare la prestazione (salvo che sia anche banca confermante).

Banca confermante (confirming bank)

È la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il proprio impegno inderogabile ad effettuare la prestazione, in aggiunta a quello originario della banca emittente. La banca confermante ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare l'incarico.

Banca rimborsante (reimbursement bank)

È la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che effettua la prestazione.

Beneficiario

Colui a favore del quale è aperto il credito documentario (di norma il venditore).

Credito documentario

Su ordine e precise disposizioni del compratore importatore (ordinante) una banca assume l'impegno inderogabile (salvo diverso accordo delle parti) di pagare al venditore esportatore (beneficiario) una certa somma, contro presentazione  conforme, entro il termine di validità del credito, di un insieme di documenti richiesti dall'ordinante e concordati di norma con il beneficiario.

Credito rotativo

Per ”revolving credit“ si intende una singola lettera di credito che copre spedizioni multiple di merceologie omogenee frazionate nel tempo. Si tratta di un credito ripristinabile, che viene emesso in presenza di una transazione commerciale distribuita su un lungo periodo, tra il medesimo esportatore e importatore. Questo tipo di L/C si caratterizza per il ripristino dell’importo originario del credito ogni volta che viene utilizzato. Le parti evitano, così, l’apertura di un credito documentario per ogni spedizione, con evidenti vantaggi in termini di costi e tempi.

Credito confermato

Per credito confermato s’intende il credito documentario assistito dall’impegno inderogabile assunto dalla banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare e negoziare una prestazione conforme. Con la conferma, l’esportatore neutralizza il rischio paese e il rischio banca, ben potendo affidarsi alla solvibilità, alla conoscenza e alla professionalità della propria banca nazionale o di una primaria banca estera.

Credito trasferibile

Se un credito è trasferibile il venditore (primo beneficiario) ha la facoltà di chiedere alla banca designata di rendere utilizzabile la garanzia, in tutto o in parte, a uno o più soggetti terzi (secondo/i beneficiario/i). Il ricorso a questo tipo di strumento si realizza in presenza di sub-forniture, ovvero nel caso in cui il beneficiario si rivolga a terzi per approvvigionarsi delle merci oggetto dell’esportazione. Il credito oggetto della prima transazione (credito trasferibile) permette di regolare/finanziare la seconda transazione (credito trasferito), che è strumentale alla prima. Le parti coinvolte nel trasferimento del credito sono: l’ordinante (importatore), il primo beneficiario (intermediario)  e il secondo beneficiario (esportatore).

Guarantee of letter of credit

Documento con cui l’importatore si impegna, nei confronti della banca emittente, a fornire i fondi per i pagamenti che saranno effettuati a fronte degli utilizzi.

Modifica di un credito documentario

Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini previsti dalla garanzia, a causa dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare le condizioni originarie fissate nell’accordo commerciale e riflesse nello strumento di pagamento.

Norme ed usi uniformi ICC sui crediti documentari

Raccolta di norme della Camera di Commercio Internazionale (ICC) tese ad uniformare e regolare la materia dei crediti documentaria livello internazionale. Pubblicazione NUU 600/07.

Ordinante

L'importatore chiede alla propria banca l'apertura del credito a favore del fornitore. Generalmente in questa fase l'istituto bancario richiede la sottoscrizione di un modulo che riporta i termini e le condizioni dell'operazione, secondo gli accordi contrattuali stipulati fra le parti. Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario la banca chiederà all'ordinante di costituire un deposito in denaro o titoli a garanzia dell'operazione oppure, se richiesta, vaglierà l'opportunità della concessione di un finanziamento.

Espletate tutte le formalità la banca provvede all'emissione dello strumento per l'apertura di credito ed alla sua trasmissione ad una banca che si trova nel Paese del venditore per la successiva notifica al beneficiario.

Riserve

Le riserve bancarie di fatto impediscono nella maggior parte dei casi il corretto utilizzo del credito documentario. La consegna dei documenti alla banca, che deve essere preceduta da un controllo rigoroso della loro rispondenza formale alle disposizioni, va fatta nei termini di validità del credito, richiedendo su una copia della lettera di trasmissione un timbro di protocollo che attesti data ed ora nella quale i documenti sono stati consegnati. Ogni banca ha massimo cinque giorni lavorativi, successivi al giorno di presentazione, per controllare stabilire se una presentazione è conforme.

Silent confirmation

Con il termine silent confirmation si intende la conferma di una lettera di credito da parte di un istituto bancario o finanziario esterno al credito - di solito si tratta di un forfaiter - in assenza di specifica richiesta/autorizzazione della banca emittente. Ricorrendo a tale strumento, il venditore si garantisce contro il rischio insolvenza banca emittente e il rischio Paese, che vengono trasferiti direttamente al forfaiter con cui ha stipulato il contratto di silent confirmation. La silent confirmation potrebbe, inoltre, anche coprire il rischio di contestazione sui documenti per riserve pretestuose sollevate dalla banca emittente.

Stand by letter of credit

La stand-by letter of credit è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario a onorare la sua eventuale richiesta di rimborso Questo strumento riassume le caratteristiche del credito documentario e della lettera di garanzia: per tale ragione è prevista e regolata dalle Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari. Rispetto al credito documentario, la stand-by letter of credit è uno strumento più snello: il pagamento della fornitura viene effettuato al di fuori della stessa stand-by letter (analogamente a quanto avviene per la lettera di garanzia), normalmente a mezzo di bonifico bancario.

Star del credere

Lo star del credere è rappresentata da una garanzia unilaterale di pagamento, vale  dire un contratto (extra credito documentario) con cui un soggetto, di solito una banca, si assume l’impegno a coprire il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese. A differenza della silent confirmation, la banca che emette la garanzia sotto forma di star del credere, sarà la stessa banca designata che compare nella lettera di credito.

Dopo aver attentamente valutato lo "standing" della banca emittente e la situazione del paese in cui essa opera, la banca designata - proponendo al venditore lo star del credere - diventa di fatto la banca confermante seppur extra credito documentario.

Ricorrendo a tale strumento il beneficiario è garantito non solo contro il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese, ma anche contro il rischio tecnico del controllo documentale. La banca designata con il contratto dello star del credere si assume, infatti, anche il rischio della verifica dei documenti, in quanto pagherà il beneficiario a presentazione di documenti conformi.

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