9 aprile 2008

Fortune di mare, atti umani e avarie

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La consegna della merce espone il bene ad una serie di rischi (furto, smarrimento, danneggiamento, modifica organica o strutturale) che possono arrecare pregiudizio economico al venditore o al compratore.

Nelle condizioni generali di vendita viene spesso inserita la clausola "la merce viaggia a rischio del committente".
Anche nei contratti con controparti estere gli incerti del viaggio vengono posti a carico dell'acquirente, atteso che i contratti vengono conclusi con l'utilizzo delle diffusissime rese franco fabbrica e fob.

Ma il compratore, soggetto esposto al rischio e quindi direttamente interessato a provvedere alla copertura assicurativa, spesso rinuncia a cautelarsi oppure non compie una corretta valutazione delle conseguenze derivanti dall'assunzione del rischio di perimento delle merci dal momento in cui queste vengono consegnate al vettore e fino a quando le stesse pervengono a destinazione. E ciò avviene per vari motivi:

  • per non gravare le merci di un costo ritenuto superfluo
  • per la convinzione che lo sviluppo tecnologico di cui ha beneficiato negli ultimi decenni l'industria del trasporto abbia eliminato la possibilità di danni alle merci trasportate
  • e, non ultimo, per la scorrettezza di molti che, agendo sulle condizioni di pagamento concordate, sollevano eccezioni sulla qualità dei beni per non pagarne il valore quando le merci alla loro ricezione presentano difetti che vengono fatti risalire (quasi sempre pretestuosamente) ad una non corretta fornitura.

In realtà la crescente quantità di beni trasportati – in conseguenza dello sviluppo degli scambi internazionali – e la sempre maggiore complessità e fragilità dei prodotti della tecnica moderna (per cui anche i danni più lievi assumono una rilevanza economica non comune), rendono sempre aleatorio il trasporto.
Per quanto perfezionati possano essere i mezzi vettori e collaudate le tecniche di confezionamento, il trasferimento di una merce comporta sempre il rischio che la originaria integrità venga meno.

Da qui la necessità di stipulare una garanzia assicurativa: l'assicurato paga una certa somma all'assicuratore contro impegno di quest'ultimo di tenerlo indenne del pregiudizio economico derivante da un determinato evento, futuro ed incerto nonché estraneo alla volontà delle parti del contratto di assicurazione.

E' tuttavia importante premettere che l'assicurazione è una garanzia contro le lesioni del puro valore intrinseco della merce, con esclusione, pertanto, di valori che valutazioni di natura affettiva o personale possono attribuire alla merce medesima.

Un altro concetto basilare sul quale fa perno il contratto assicurativo (e ciò vale anche per rami diversi da quello del trasporto) è l'aleatorietà dell'evento, in quanto affinché un rischio possa essere considerato tale occorre che sussista l'incertezza: gli eventi certi non sono mai indennizzabili dagli assicuratori.

Nell'assicurazione sulle merci trasportate la garanzia assicurativa riguarda soltanto i danni materiali e diretti, con esclusione delle conseguenze derivanti da ritardate consegne, perdite di mercato, variazioni di prezzo, ossia di quei danni che vengono definiti indiretti.

Ma quali elementi concorrono a costituire il rischio di perdita o deterioramento delle merci trasportate?
Tali elementi possono essere suddivisi in due categorie:

  • atti di Dio, secondo la definizione inglese
  • atti umani.

Tra i primi rientrano tutti quegli eventi naturali, fortuiti o meteorologici non controllabili dall'uomo e definiti fortune di mare (tempesta, uragano, maremoto, tromba d'aria, fulmini, nubifragi, straripamenti di acqua di laghi o di fiumi, frane, terremoti, ecc.).

Gli atti umani si suddividono a loro volta in:

  • atti incolpevoli come quelli che provocano incidenti ai mezzi di trasporto (collisione, incagli, ribaltamenti, deragliamenti, ecc) e dovuti a colpa di terzi o a circostanze non controllabili
  • atti colpevoli: sono quelli che per fatto colposo provocano incidenti ai mezzi dei vettori o perdite e avarie alle merci per cattivo stivaggio, errate operazioni di carico o scarico, ecc.
  • atti dolosi come furti, manomissioni o danneggiamenti intenzionali.

Il rischio di perdita o di danno alle merci trasportate nasce dalla combinazione degli elementi sopra considerati a cui possono aggiungersi e sommarsi le avarie causate da debolezze o cedimenti degli strumenti operativi (navi, veicoli, gru, carrelli elevatori, ecc.) per difetti nella loro costruzione o nel loro utilizzo o nella manutenzione e nei controlli.
Senza dimenticare che le merci possono trovarsi a subire le conseguenze dell'errore umano e dell'usura dei mezzi dovute anche ai ritmi sempre più sostenuti nelle diverse e delicate fasi del trasporto.

Si è fatto cenno sopra alla circostanza che l'assenza di una garanzia assicurativa nasce sovente da una valutazione superficiale che porta a considerare il premio di assicurazione come una spesa superflua che grava inutilmente sul prezzo di acquisto.
Ma questo è un grave errore di valutazione perché la sicurezza ha comunque un costo e la misura del premio può essere contenuta compiendo scelte approfondite e precise in materia di trasporto.

Selezionare un vettore solo sulla base del nolo più conveniente può avere gravi conseguenze. Se l'obiettivo della sicurezza viene posto al centro dell'operazione mercantile - come dovrebbe essere - tutto ciò che si riferisce al trasporto rappresenta la prima precauzione da adottare. Fermo restando che la copertura assicurativa è fondamentale per la reintegrazione patrimoniale data la natura economica del possibile danno alla merce trasportata.

L'auspicio che può essere formulato è quello che le parti contraenti dedichino maggior attenzione all'aspetto assicurativo vagliandolo in modo completo con la giusta correlazione merci/rischi.
In modo particolare il venditore, con le sole eccezioni delle rese cif e cip o di quelle previste dal gruppo D degli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, dovrebbe contrattualmente ottenere l'impegno del compratore a procurarsi un'adeguata copertura assicurativa in quanto, pur accollandosi quest'ultimo i rischi del trasporto, relativamente al contratto di assicurazione non assume alcun obbligo come risulta chiaramente al titolo B3 della pubblicazione Incoterms.

Giovanna Bongiovanni

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