17 gennaio 2014

Il finanziamento delle esportazioni con operazioni di credito documentario

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L’obbligo di rimborso della banca emittente verso la banca designata è separato dall’obbligazione assunta nel credito dalla stessa emittente verso il beneficiario.

Il finanziamento delle esportazioni con operazioni di credito documentario

La maggior parte delle operazioni di credito documentario prevedono che il pagamento sia effettuato in tempi successivi alla presentazione dei documenti cioè al momento in cui la banca dell’importatore (emittente) e/o quella dell’ esportatore (designata) sono diventate debitrici dell’esportatore, beninteso se la presentazione è stata riscontrata conforme. La dichiarazione di accettazione dei documenti da parte della banca emittente e l’emissione del previsto impegno consacrano questo momento. La dilazione prevista va generalmente dai tre ai nove mesi.

Ma non c’è venditore che non si adoperi per attualizzare il proprio credito una volta accertato. E, per aiutarlo in questo intento, non vi è soggetto più consono che la stessa banca che ha cooperato con lui per il buon fine della esportazione.

Se il credito appena concluso era stato accortamente costruito a tutela degli interessi del venditore, la sua banca (banca designata) aveva ricevuto un mandato (non vincolante) dalla banca emittente ad impegnarsi in proprio verso il venditore di pagarlo a scadenza (a condizione che i documenti risultino conformi).

E’ dunque questo impegno (se rilasciato) che il venditore ha interesse ad attualizzare poiché è in grado di negoziarne le condizioni con la massima facilità e con un interlocutore che lo conosce. 

La banca designata, a sua volta, gode di una copertura prevista dalle Norme (UCP 600 ICC, di seguito indicate con “Norme”) consistente nell’impegno irrevocabile della banca emittente di rimborsare a scadenza il pagamento al quale si è vincolata verso il venditore.

In queste condizioni il rischio della banca designata di non essere rimborsata a scadenza è limitato alla possibile futura insolvenza della banca emittente o alla insorgenza di un rischio paese di natura politico-economica. Rischi questi che le banche valutano con continuità per cui, quando ritenuti sopportabili, le banche designate sono in grado di anticipare i fondi oggetto del loro stesso impegno a scadenza venendo incontro alle esigenze di liquidità degli esportatori.

Tuttavia negli ultimi anni si sono verificati casi, per fortuna esigui, di mancato rimborso a scadenza alle banche designate che avevano effettuato i predetti anticipi, dovuti a provvedimenti giudiziari di varia natura (inibitorie di pagamento richieste dal compratore, sequestri giudiziari di fondi, congelamenti di fondi di dubbia provenienza ecc.) emessi a carico delle banche emittenti nel tempo intercorrente tra l’erogazione dell’anticipo da parte delle banche designate e la scadenza prevista dal credito documentario.

Le corti ed i tribunali di vari paesi che si sono occupati di tali provvedimenti di blocco – che lasciavano dunque senza rimborso le banche che avevano finanziato l’esportatore – hanno emesso nel tempo decisioni oscillanti.

Il nodo della questione è la qualificazione giuridica dell’operazione di anticipo di cui si tratta.

  • Se l’anticipazione è considerata una operazione di finanziamento estranea ai termini del credito documentario (che prevede la mera dilazione di pagamento) essa dovrà allora essere considerata come eseguita dalla banca designata a proprio rischio e pericolo (e il fatto che la magistratura inibisca alla banca emittente di rimborsarla a scadenza deve essere considerato uno di questi rischi). Il provvedimento inibitorio risulta pertanto non impugnabile.
  • Se invece si ritiene – come hanno fatto diverse corti orientali – che l’operazione di anticipo è connaturata all’operazione di credito documentario (e in quanto tale prevedibile e non esclusa dalla banca emittente il credito) allora il provvedimento di blocco risulta revocabile poiché il pre-pagamento fa implicitamente parte della prestazione prevista dal credito che la banca designata ha effettuato su incarico della emittente che diventa quindi tenuta a rimborsare non l’anticipo ma il “pagamento” del credito cui lei stessa era tenuta. Il provvedimento di blocco risulta dunque tardivo poiché la prestazione prevista è già stata eseguita in sede di pagamento anticipato, appunto su richiesta implicita della banca emittente

Se il blocco del pagamento ha lo scopo, legittimo, di evitare l’illecito arricchimento del venditore frodatore, non è la mancata copertura alla banca designata che ha pre-pagato che consente di raggiungere tale scopo. Bisognerà riconoscere che tale scopo non è più raggiungibile. E il provvedimento di blocco non risulta neppure fondato poiché, ove eseguito, inciderebbe sul rapporto di rimborso tra le banche e non sulla esecuzione della obbligazione di pagamento della banca emittente, poiché tale obbligazione è già stata estinta con il pre-pagamento della banca designata.

La banca emittente dovrà addebitare il compratore e rimborsare la banca designata. Il danno della “frode”, in presenza di un pagamento anticipato, non può che rimanere a carico del compratore. (Il termine “frode” viene qui usato in senso esclusivamente giuridico cioè allusivo di un comportamento dal quale emerge la mancanza di “buona fede”. Si tratta di una condizione da verificarsi giudizialmente caso per caso. Per “inadempimento” si intende invece un comportamento non in linea con le pattuizioni contrattuali. Non necessariamente un inadempimento contiene elementi di frode - fumus fraus).

Queste considerazioni sono state a lungo dibattute dalla Commissione Bancaria della ICC che ha provveduto alla elaborazione dell’ultima edizione delle Norme (2007) e, con il consenso unanime dei 90 comitati nazionali, esse ora recano un nuovo articolo (art. 12-b) che accoglie questa seconda tesi e proclama che i pagamenti anticipati di impegni differiti assunti da banche designate sono effettuati in nome e per conto delle banche emittenti che li autorizzano implicitamente all’atto della emissione del credito.

Tale implicita autorizzazione si estende naturalmente anche ai compratori che sottoscrivono i mandati di emissione di crediti documentari che autorizzano quindi il corrispondente addebito sui loro conti.

Questa disposizione trova poi il suo corollario nell’art. 7-c delle Norme che contiene l’illuminante conferma di quanto sopra già affermato e che cioè l’obbligo di rimborso della banca emittente verso la banca designata è diverso e separato dall’obbligazione assunta nel credito dalla stessa emittente verso il beneficiario.

Questo nuovo assetto, che coinvolge il compratore, la banca emittente e la banca designata, produce diversi effetti:

Blinda il rapporto interbancario fornendo alle banche emittenti un argomento normativo essenziale per ottenere la revoca di provvedimenti di blocco in quanto tardivi se emessi nelle condizioni sopra descritte.

Migliora la qualità del credito delle banche designate - che pre-pagano i loro impegni agli esportatori – verso le banche emittenti ed incrementa di conseguenza il flusso di credito all’esportazione quando connesso ad operazioni di credito documentario.

Avverte il compratore di non essere protetto nel caso della dinamica sopra delineata poiché la banca emittente, che dovrà rimborsare la designata, dispone di eccellenti ragioni normative per ottenere la revoca della inibitoria ove richiesta dal compratore e per addebitarlo.

Sollecita le banche designate in crediti documentari alla massima attenzione nella selezione della propria clientela esportatrice al fine di non subire un degrado di reputazione benché avvantaggiata sul piano normativo.   

Impone a banche ed operatori nuova consapevolezza circa le relazioni reciproche e suggerisce la necessità di adottare nuove clausole da inserire nei mandati di emissione di crediti documentari.

Rafforza il carattere astratto dell’operazione di credito documentario separando ancor più il finanziamento dalle vicende degli adempimenti contrattuali.

Conclusioni

Le banche designate dispongono ora di ulteriori ragioni normative per poter pretendere i rimborsi dei loro finanziamenti che, aggiunte a quelle delle banche emittenti, hanno la possibilità di dimostrare ancor più la indipendenza dei flussi finanziari da quelli commerciali e di ottenere più facilmente la revoca di provvedimenti di blocco dei pagamenti che colpissero le banche emittenti. 

Gli esportatori, per effetto di tale riduzione di rischio, possono ottenere finanziamenti anche su base pro-soluto più sostanziosi, a condizioni migliori, senza interferire con le eventuali linee di credito già esistenti poiché le obbligazioni insite nell’operazione di credito documentario costituiscono la specifica controgaranzia del finanziatore.

 

C. Di Ninni - D. Del Sorbo

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