30 aprile 2011

Direttiva UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

di lettura

La direttiva 2011/7/UE del 16 02 2011 rafforza le tutele delle imprese contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tra le novità, si segnala l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni all’interno dell’UE di provvedere ai pagamenti nei confronti delle imprese entro un termine massimo uniforme di 60 giorni. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 marzo 2013 e sostituirà così la direttiva comunitaria 2000/35/CE.

1. La direttiva 2000/35/CE

La direttiva 2000/35/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo 231/2002, si applica alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. Per transazione commerciale si intende la fornitura di merci o la prestazione di un servizio dietro pagamento di un prezzo.

La direttiva 2000/35/CE non prevede termini di pagamento armonizzati o perentori all’interno dell’UE. Tuttavia, ha introdotto in ambito UE il diritto del creditore a interessi maggiorati in caso di ritardato pagamento, senza necessità di un sollecito.

Se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti dal contratto, tali interessi maturano trascorsi 30 giorni dalla data di (art. 3, comma 1):

  • ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento
  • ricevimento delle merci o prestazione dei servizi se (i) la fattura o la richiesta di pagamento è anticipata rispetto alla consegna delle merci o alla prestazione dei servizi o se (ii) la data di ricevimento di tali documenti non è certa
  • accettazione o verifica di conformità delle merci o dei servizi prevista per legge o per contratto, se il debitore riceve la fattura anteriormente alla data di tale accettazione o verifica di conformità.

Le parti possono pattuire contrattualmente periodi di pagamento più lunghi.

Gli interessi di mora a carico del debitore sono pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, il primo giorno lavorativo del semestre di riferimento, maggiorato di almeno 7 punti percentuali (art. 3, comma , lett. d). Pur essendo prevista la possibilità per gli Stati membri di fissare un tasso superiore, l’Italia ha recepito nella propria legislazione tale tasso di mora (periodicamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con decreto ministeriale), fatta eccezione per il pagamento di prodotti alimentari deteriorabili il cui interesse di mora è maggiorato di nove punti percentuali ed è inderogabile (art. 4 D. Lgs. 231/2002).

2. La nuova direttiva 2011/7/UE

La direttiva 2011/7/UE intende migliorare il quadro attuale a vantaggio soprattutto delle Pmi, meno attrezzate a far fronte ai ritardi di pagamento dei loro clienti, specialmente in periodi di recessione. La nuova direttiva prevede una disciplina differenziata:

  • per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese
  • per quelli tra pubbliche amministrazioni e imprese.

Termini di pagamento

Nelle transazioni commerciali tra imprese, la nuova direttiva riproduce le disposizioni della direttiva 2000/35/CE senza prevedere un termine di pagamento armonizzato nell’UE. La nuova direttiva precisa che è auspicabile che i termini di pagamento pattuiti contrattualmente tra le imprese non superino generalmente 60 giorni e che eventuali termini più lunghi pattuiti non risultino gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’art. 7 della nuova direttiva (“considerando” n. 13).

Nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni si prevede invece una vera e propria armonizzazione a livello europeo dei termini di pagamento e l’introduzione di un termine massimo di 60 giorni di calendario vincolante per i contratti con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri (art. 4, comma 6), oltre il quale maturano gli interessi a favore delle imprese. In assenza di una previsione contrattuale, il termine di pagamento è invece di 30 giorni (art. 4, comma 3).

Interessi di mora e interessi legali di mora

Le imprese restano libere di determinare contrattualmente la misura degli interessi di mora nelle loro transazioni commerciali. Eventuali clausole o prassi contrattuali che ne escludano l’applicazione sarebbero tuttavia invalide, in quanto gravemente inique per il creditore (art. 7, comma 2). Inoltre, potrebbero essere dichiarate gravemente inique (e dunque invalide) le clausole o le prassi che si discostino dall’applicazione dei tassi legali di interessi di mora senza un motivo obiettivo a favore del debitore (art. 7, comma 1, lett. c).

Il ritardato pagamento nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni darà diritto, senza necessità di un sollecito, a un interesse legale di mora corrispondente al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, il primo giorno lavorativo del semestre di riferimento, maggiorato di almeno 8 punti percentuali (art. 2, punto 6). Ciò, a condizione che l’impresa creditrice sia adempiente al contratto e il ritardo di pagamento sia imputabile alla pubblica amministrazione debitrice (art. 4, comma 1).

Spese di recupero del credito

Rispetto alla direttiva 2000/35/CE, l’impresa creditrice ha diritto, oltre agli interessi di mora, anche al risarcimento delle spese di recupero nell’importo minimo forfetario di 40 euro, salvo il rimborso del maggior costo sostenuto per incarichi affidati ad avvocati o società di recupero crediti. Si presumono gravemente inique le prassi o gli accordi contrattuali che escludano il risarcimento di tali spese (art. 7, comma 3).

Norme sulla trasparenza e sulla correttezza commerciale

Gli Stati membri e la Commissione europea dovranno assicurare adeguata pubblicità dei dati sui tassi d’interesse legali di mora applicabili. Gli Stati membri dovranno incoraggiare una cultura di pagamento rapido, anche mediante la pubblicazione di elenchi di buoni pagatori (“considerando” n. 30). Inoltre, come già anticipato, la nuova direttiva rafforza sia in giudizio sia in sede amministrativa, anche per il tramite delle associazioni di categoria delle imprese (art. 7, comma 5), la tutela del creditore contro le clausole o le prassi inique (art. 7 e “considerando” nn. 28-29) volte ad allungare il periodo di pagamento e ad escludere o limitare gli interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero del credito.

Altri strumenti di tutela del creditore

Come la precedente, la nuova direttiva prevede che all’interno dell’UE i creditori possano far valere la clausola di riserva di proprietà da essi pattuita contrattualmente prima della consegna dei beni, purché la stessa sia valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato (art. 9).

Inoltre, in aggiunta agli strumenti comunitari di tutela per il recupero del credito (in particolare, Regolamento CE n. 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento), ogni Stato membro deve assicurare una procedura nazionale accelerata che permetta al creditore di ottenere un titolo esecutivo di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso o della domanda, qualora non siano contestati il credito o gli aspetti procedurali (art. 10).

In Italia, il creditore può già ottenere dal giudice, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, un decreto ingiuntivo per le somme in esso indicate (se liquide e supportate da prova scritta). In generale, il decreto ingiuntivo è reso esecutivo decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore si sia opposto. La procedura italiana dovrebbe essere dunque già rispondente a quanto richiesto a livello comunitario dalla nuova direttiva.

Il recepimento nazionale della direttiva dovrà avvenire entro il 16 marzo 2013, anche se gli Stati membri possono decidere di applicarla ai contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 (art. 12, comma 4).

Avv. Mariangela Balestra e Avv. Renzo Maria Morresi

Fonti normative:

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