22 giugno 2016

Crediti Documentari: come preparare la Charter Party Bill of Lading

di lettura

Analizziamo di seguito come preparare la Charter Party Bill of Lading nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente ma ampiamente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC.

Crediti Documentari: come preparare la Charter Party Bill of Lading

La Charter Party Bill of Lading: cos’è? 

La Charter Party Bill of Lading è un documento che attesta che la merce è stata accettata per il trasporto. E’ un documento rappresentativo della merce ivi indicata, emesso in riferimento a un contratto di noleggio della nave o parte di essa (Charter Party).

Attualmente, molte transazioni aventi ad oggetto peculiari merci come ad esempio petrolio, legname, grano, pesticidi, sono trasportate su navi noleggiate con relativa emissione di Bill of Ladings emesse in riferimento a contratti di Charter Party.

Esistono due tipologie di charter parties: 

  • Voyage/Time Charter
  • Demise/Bare Boat Charter

Nel primo caso, il charterer noleggia una nave o parte di essa per un tempo definito (time charter) o per uno specifico viaggio (voyage charter). Il proprietario della nave fornisce la nave e il relativo equipaggio, mentre il charterer fornisce la merce. Nel secondo caso, il proprietario della nave fornisce solo la nave a favore del charterer.

Charter Party Bill of Lading: cosa dicono le UCP 600 ICC 

Le UCP 600 ICC dedicano alla Charter Party Bill of Lading l’art. 22, che si applica quando il credito richiede una Bill of Lading contenente un riferimento a un “charter party”. Relativamente a ciò, di seguito si riportano alcuni esempi: 

  • “Full set Charter Party bill of lading consigned to the order showing freight collect”;
  • “Bill of Lading subject to Charter Party acceptable”;
  • “Tanker Bill of Lading”;
  • “Charter party Bill of Lading acceptable”.

Si ricorda che il documento di trasporto non deve essere necessariamente denominato come da richiesta del credito. 

L’art. 22 UCP 600 ICC riporta che la Charter Party Bill of Lading deve indicare che è stata emessa in riferimento a un “Charter Party”. E’ necessario, pertanto, riportare nel documento un esplicito riferimento a un “Charter Party”, indicando, ad esempio, quanto segue:

  • Charter party contract number 123456;
  • Issued pursuant to charter party dated 01 June 2016;
  • Freight payable as per charter party (con o senza l’indicazione della data);
  • Indicare nel titolo: “Charter Party Bill of Lading”.

L’articolo 22 riporta, inoltre, che il documento in esame deve essere firmato dal master (capitano), dall’owner (proprietario) o dal noleggiatore (charterer) o da un “named agent” per o per conto del master/owner/charterer. Si precisa che se un agente firma per o per conto dell’owner o del charterer è necessario indicare il nome dell’owner o del charterer, mentre se l’agente firma per o per conto del master non è necessario indicare il nome del master.

Non è necessario indicare nella Charter Party Bill of Lading il nome del vettore.

Lo stesso articolo riporta anche che la Charter Party Bill of Lading deve essere costituito da un documento di trasporto emesso in un unico originale o, se emesso in più originali, dal set completo, come riportato nel documento di trasporto e deve:
“ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the 
credit by: 
- pre-printed wording, or 
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board
.“

E’ necessario, pertanto, che il soggetto emittente il documento attesti che la merce indicata è stata caricata a bordo della nave al porto di partenza stabilito dal credito o con un “pre-printed wording” a mezzo cioè di diciture pre-stampate nel documento (es. “Shipped on board in apparent good order and condition…”) o con una annotazione di messa a bordo della merce con l’indicazione della data in cui la merce è stata caricata a bordo (es. “Goods on board on 03/06/2016). Si precisa che qualora il documento di trasporto evidenzi un mezzo di “pre-carriage” (es. by truck/vessel), indipendentemente dalla presenza nel documento di un “place of receipt”, è necessario riportare una annotazione di messa a bordo (on-board notation) completa di data, nome nave e porto di partenza stabilito dal credito. 

Ad esempio, qualora il routing specificato nel credito fosse il seguente:

-     :44E: PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE: GIOIA TAURO PORT 
-     :44F: PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION: CHINESE PORT 

con LATEST DATE OF SHIMPENT: 03/06/2016, una Charter Party Bill of Lading, indipendentemente dal pre-printed wording (shipped on board or received for shipment), che riportasse le indicazioni che seguono:

PLACE OF RECEIPT: SALERNO PORT 
PRE-CARRIAGE BY: CORNELIUS A
PORT OF LOADING: GIOIA TAURO PORT
VESSEL: HANGIN BRUSSELS
PORT OF DISCHARGE: XIAMEN PORT

non potrebbe essere accettata a meno che non riporti una on-board notation così strutturata: “Goods on board on 03/06/2016 at Gioia Tauro Port on Hangin Brussels”. Si ricorda che termini come “Shipped in apparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” o altre frasi che incorporano  “shipped” o “on board” hanno lo stesso effetto delle parole “Shipped on board”.

E’ altresì importante notare che, sempre secondo l’art. 22 UCP 600 ICC, il porto di destinazione può anche essere riportato come “range of ports” o “geographical area” come indicato nel credito. Pertanto, nel caso riportato sopra, una Charter Party Bill of Lading che riportasse il seguente routing:

PLACE OF RECEIPT: SALERNO PORT BY VESSEL CORNELIUS A
PORT OF LOADING: GIOIA TAURO PORT
VESSEL: HANGIN BRUSSELS
PORT OF DISCHARGE: CHINESE PORT

dovrebbe essere accettata.

L’art. 22 b UCP 600 ICC, inoltre, riporta che una banca non dovrà esaminare i “charter party contracts” anche se la sua presentazione è richiesta dal credito, a meno che tale articolo non sia escluso o che il credito indichi che deve essere esaminato e come.

Si ricorda che è necessario rispettare, al fine di produrre una Charter Party Bill of Lading conforme, le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”. L’art. 14 al punto k) segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per la Charter Party Bill of Lading. Si ricorda, infine, che non potrebbe essere accettata una indicazione del tipo “Goods loaded on deck” o “Goods will be loaded on deck”. Una indicazione del tipo “Goods may be loaded on deck” è invece accettabile.

La Charter Party Bill of Lading: il punto di vista delle ISBP 745 ICC
Di seguito si riportano ulteriori indicazioni – non esaustive - in merito alla corretta impostazione della Charter Party Bill of Lading in riferimento a quanto indicato nei paragrafi G1-G27 della pubblicazione ISBP 745 ICC:

  • Se un credito richiede una Charter Party Bill of Lading “consigned to (named entity)”, essa non deve contenere le indicazioni “to order” o “to order of” prima della  “named entity”, o l’espressione “or order” seguenti dalla “named entity”, sia typed sia pre-printed;
  • Se un credito richiede una Charter Party Bill of Lading “to order of (named entity)”, il documento non deve indicare che le merci “are straight consigned to that named entity”, ed è pertanto necessario indicare “to order of (named entity)” e non “consigned to (named entity”).
  • Se un credito richiede una Charter Party Bill of Lading emessa all’ordine o all’ordine dello shipper, deve essere girata dallo shipper o da una “named entity” per o per conto dello shipper;

Si segnala, inoltre che:

  • la descrizione della merce può essere riportata in termini generici non in conflitto con quanto riportato nel credito;
  • è possibile indicare ulteriori notify parties nel documento;
  • non è necessario che la parola “clean” sia riportata nel documento anche se il credito richiede “Charter  Party  Bill  of  Lading  to  be  marked  “clean  on board” o “clean”;
  • eventuali correzioni sul documento di trasporto devono essere autenticate. Tali correzioni devono essere autenticate dal master (capitano), dall’owner (proprietario) o dal charterer (noleggiatore) o da un loro “named agent” che può essere diverso dall’agente che ha emesso o firmato il documento di trasporto a patto che si identifichi come agente del master (capitano), dell’owner (proprietario) o del charterer (noleggiatore). Le copie non negoziabili del documento di trasporto in esame non necessitano di essere autenticate di eventuali correzioni che sono state effettuate sul relativo originale;
  • se il credito stabilisce che i costi addizionali al nolo non sono accettabili, una Charter Party Bill of Lading non deve indicare che si applicano o saranno applicati costi addizionali al nolo. Si ricorda che i c.d. “demurrage costs” (ritardo nella scaricazione della merce o dopo che la merce sia stata scaricata) non sono considerati costi addizionali al nolo.

Conclusioni

In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.  La preparazione del documento di trasporto in esame richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori coordinandosi opportunamente col soggetto emittente.  

Domenico Del Sorbo
 

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