4 luglio 2013

Crediti documentari: come preparare il documento di trasporto multimodale

di lettura

Come preparare il documento di trasporto multimodale nel rispetto delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria uniforme codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC?

La diffusione del trasporto multimodale avviene con l’introduzione dei containers avvenuta negli Stati Uniti negli anni ’50. Eseguendo, infatti, un trasporto “door to door” a mezzo di containers (o di altra unità di carico) si realizza un trasporto multimodale.

Nel 1980 fu approvata la Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale internazionale, che, però, non è entrata in vigore in quanto non si è ancora raggiunto il previsto numero minimo di ratifiche da parte degli Stati.

In tale attesa l'UNCTAD e la Camera di Commercio Internazionale (ICC) hanno elaborato un insieme di norme di natura negoziale, valide cioè solo se sottoscritte dalle parti, destinate ad essere introdotte nei singoli contratti di trasporto multimodale: le “UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents”.

Il documento di trasporto multimodale viene definito come un documento che attesta l’esistenza di un contratto di trasporto multimodale e può essere emesso in forma negoziabile o in forma non negoziabile oppure indicare nominativamente il destinatario.

Le indicazioni apposte in tale documento fanno fede, fino a prova contraria, della presa in carico da parte dell'Operatore di trasporto multimodale delle merci in esso descritte, a meno che sul testo stampato del documento non figuri (o non sia stata aggiunta) un'indicazione contraria del genere "pesato, riempito e controllato dal caricatore", "contenitore riempito dal caricatore" o altra espressione similare.

Le UCP 600 ICC

Le UCP 600 ICC dedicano al documento di trasporto multimodale l’art. 19. Un documento di trasporto multimodale, comunque denominato , deve:

  • riportare il nome del carrier ed essere firmato “by The carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or The master or a named agent for or on behalf of the master.“ Qualsiasi firma del carrier, del master o dell’agente deve essere identificata come tale. Se firma un agente, è necessario indicare se l’agente firma per conto del carrier o per conto del master
  • indicare che “the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit”, a mezzo di una indicazione prestampata o un timbro o una “notation” riportando la data in cui la merce è stata spedita, presa in carico o “shipped on board”
  • indicare il luogo di invio, presa in carico o spedizione e il luogo di destinazione finale stabiliti dal credito anche se: il documento di trasporto indica, in aggiunta, un diverso luogo di invio, presa in carico o spedizione o destinazione finale o il documento di trasporto contiene l’indicazione “previsto” (intended) o espressione simile riferita alla nave, al porto di caricazione o al porto di scaricazione.
  • ssere costituito da un documento di trasporto in un unico originale o, se emesso in più originali, dal set completo, come riportato nel documento di trasporto
  • indicare i termini e le condizioni del trasporto o far riferimento a una fonte esterna che faccia riferimento a tali termini e condizioni. Il contenuto dei termini e delle condizioni non dovrà essere esaminato dalle banche
  • non deve contenere alcuna indicazione di essere soggetto a “charter party” (contratto di noleggio)
  • può indicare che un trasbordo sarà o potrà essere effettuato a patto che l’intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto. Un documento di trasporto multimodale indicante che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato è accettabile anche se il credito proibisce i trasporti (o trasbordi?)
  • la data di emissione del documento di trasporto sarà considerata data di invio, presa in carico o caricazione a bordo e data di spedizione. Tuttavia, qualora il documento indichi, mediante stampigliatura o annotazione, una data di presa in carico o caricazione a bordo, tale data è da considerarsi data di spedizione.

Si consiglia di rispettare le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”.

L’art. 14 - al punto e) - recita quanto segue: “Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la descrizione del credito”. Dunque, la descrizione della merce riportata nel documento in esame può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa.

Viene inoltre precisato - al punto j) - che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di «contatto» (nr. telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante non saranno presi in considerazione. Tali elementi di contatto devono però essere riportati nelle caselle “consignee” o nell’ambito del “notify party” quando è necessario presentare un documento di trasporto  disciplinato dagli articoli dal 19 al 25 UCP 600 e dunque anche nel documento di trasporto multimodale.

L’art. 14 al punto k), infine, segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per il documento di trasporto multimodale.

Le ISBP 745 ICC

Ulteriori indicazioni in merito alla corretta impostazione del documento di trasporto multimodale sono contenute nei paragrafi D1-D32 della pubblicazione ISBP 745 ICC:

L’art. 19 UCP 600 ICC si applica quando si utilizzano due differenti modalità di mezzi di trasporto per la spedizione della merce. Un documento di trasporto multimodale può non riportare indicazioni su alcuni o tutti i mezzi di trasporto utilizzati.

Esempio

Se un credito richiede un “multimodal trasport document” from Japan to Italy, non è accettabile un documento che indichi quanto segue:

  • Port of Loading: Tokio
  • Port of Transhipment: Gioia Tauro
  • Port of Discharge: Naples.

In quanto, essendo i “places” indicati porti, è stato utilizzato un solo mezzo di trasporto. Sarebbe invece accettabile un “multimodal transport document” che indichi quanto segue:

  • Port of Loading: Tokio
  • Port of Transhipment: Gioia Tauro
  • Place of delivery: Naples.

E ciò è accettabile anche se il documento non indica il mezzo di trasporto utilizzato nella tratta Gioia Tauro – Naples.

Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto diverso dal documento di trasporto multimodale, ma appare evidente dal routing delle merci che “more than one mode of transport is to be utilized”, per l’esame del documento si applica l’art. 19 UCP 600 ICC.

Un documento di trasporto multimodale può essere emesso da un soggetto diverso dal carrier o dal master (captain). Se il credito indica “Freight Forwarder’s Multimodal Transport Document  is acceptable” o “House Multimodal Transport Document is acceptable” (o indicazioni similari) il documento di trasporto multimodale può essere firmato dal soggetto emittente senza indicare “the capacity in which it has been signed” o il nome del carrier.

In un credito una indicazione del tipo “Freight Forwarder’s Multimodal Transport Documents are not acceptable” o “House Multimodal Transport Documents are not acceptable” (o indicazioni similari), non ha alcun significato (a meno che il credito non indichi richieste specifiche in riferimento alle modalità con cui deve essere emesso o firmato) e tali indicazioni non saranno prese in considerazione e il documento sarà esaminato in relazione all’art. 19 UCP 600 ICC.

In presenza, dunque, di una indicazione del tipo “Freight Forwarder’s Multimodal Transport Documents are not acceptable”, le banche saranno tenute ad accettare un documento di trasporto firmato con l’indicazione “as carrier”, senza far riferimento alla reale capacità dell’emittente il documento. La presenza di una indicazione del tipo “Transport document issued by freight forwarder are not acceptable, even if in the capacity as carrier or an agent for the carrier” implicherebbe la non accettabilità di un documento di trasporto FIATA, di un documento di trasporto “house”, di un documento emesso da un “forwarder”.

Un documento di trasporto multimodale deve essere firmato secondo le indicazioni dell’art. 19 UCP 600 ICC. Se un “agent” firma il documento, tale agente deve essere indicato e firmerà come segue “agent for (name), the carrier” oppure indicando “agent on behalf of (name), the carrier” o indicazioni similari. Qualora il carrier è identificabile nel documento come “the carrier”, l’agente può firmare come “agent for [or on behalf of] the carrier” senza rinominare il carrier.

Termini come “Shipped in apparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” o altre indicazioni che incorporano “shipped” o “on board” hanno lo stesso significato di “Shipped on board”.

In un “multimodal transport document”, se il credito richiede che la spedizione sia diretta in un porto, il nome del porto di destino dovrebbe essere indicato nel campo dedicato al “port of discharge”. Il nome del porto di destino potrebbe anche essere riportato nel campo “Place of final destination” (o indicazioni similari), riportando una “notation” che il porto di destino è quello riportato nel “Place of final destination”.

Quando la prima parte del trasporto, come da richiesta di un credito, è via mare, è necessario indicare a “dated On board notation”. L’On board notation richiede, in sostanza, la presenza di quattro informazioni nel documento di trasporto: che la merce è “shipped on board”, il nome della nave, il porto di partenza e la data di spedizione. Per esempio, Shipped on board Sea Pride from Naples port, 16 May 2013.

E’ necessario riportare l’On board notation nei casi indicati di seguito:

  • Art. 19 UCP 600 ICC: Documento di trasporto che copre almeno due differenti modi di trasporto, quando la prima parte del trasporto è marittima (shipment from a port)
  • Art. 20 UCP 600 ICC: Bill of Lading
  • Art. 21 UCP 600 ICC: Non-Negotiable Bill of Lading
  • Art. 22 UCP 600 ICC: Charter Party Bill of Lading.

Si ricorda che l’On board notation è anche richiesta quando la nave e/o il porto di partenza sono riportati come “intended”. In questo caso l’on board notation deve includere il nome della nave e/o il porto di partenza.

Quando il porto di partenza indicato nel credito è riportato come “place of receipt”, con spedizione via mare da quel porto, è richiesta una “dated on board notation” con l’indicazione del porto di partenza indicato nel credito e il nome della nave “that is leaving that    port”.

Un documento di trasporto multimodale deve riportare il numero di originali in cui è stato emesso. Le indicazioni “First Original”, “Second Original”, “Third Original”, “Original”, “Duplicate”, “Triplicate” o espressioni similari, sono tutti sinonimi di originale.

Un documento di trasporto multimodale non deve riportare indicazioni in merito allo stato difettoso delle merci o del loro imballaggio. Una clausola del tipo “packaging is not sufficient for the sea journey” rende il documento “unclean” e dunque discordante. Può essere invece accettata una clausola del tipo “packaging may not be sufficient for the sea journey”.

Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto multimodale “straight” (per es. “consigned to - named entity)”), il documento non deve contenere indicazioni come “to order” o “to order of” che precede la “named entity”, o l’espressione “or order” che segue la “named entity”.

Se un documento di trasporto multimodale è emesso “to order” o “to order of the shipper” deve essere girato a cura dello shipper. La girata può essere effettuata da una “named entity” per conto dello shipper (made for [or on behalf of] the shipper).

Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto multimodale “consigned to order of (named entity)”, non deve indicare che la merce “are straight consigned to that named entity”.

L’indicazione “freight payable at destination”, può essere riportata come “freight collect”.

Se un credito stabilisce che non sono accettabili costi addizionali al nolo in un documento di trasporto multimodale, il documento non deve riportare indicazioni attestanti che costi addizionali al nolo sono o saranno applicati. I costi addizionali al nolo potrebbero anche essere segnalati indicando termini riferiti ai costi di caricamento e scaricamento della merce come Free In (FI), Free Out (FO), Free In and Out (FIO) and Free In and Out Stowed (FIOS).

I c.d. “demurrage costs” o i “detention costs” non costituiscono una indicazione di costi addizionali al nolo

Un documento di trasporto multimodale non deve espressamente indicare che la merce ivi indicata sarà consegnata solo dietro presentazione di “one or more other multimodal transport documents”, a meno che l’intero set del documento emesso faccia parte della stessa presentazione dello stesso credito

Se un credito definisce i dettagli di una o più “notify parties” un documento di trasporto multimodale può riportare ulteriori “notify parties”. Se il credito non definisce i dettagli di una “notify party”, un documento di trasporto multimodale può riportare una qualsiasi “notify party”. In quest’ultimo caso, qualora venissero riportati i dati dell’applicant, tali dati non devono essere in conflitto con quanto riportato nel credito.

Le correzioni di dati in un documento di trasporto multimodale sono da autenticarsi. Le autenticazioni devono essere effettuate dal carrier, dal master (captain) o da un loro “named agent”, che può essere diverso dall’agent che avrà emesso o firmato il documento di trasporto multimodale. Le copie non negoziabili non necessitano di riportare le autenticazioni delle correzioni effettuate sull’originale.

Conclusioni

Appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.

La preparazione del documento di trasporto multimodale richiede  puntuale attenzione degli operatori coordinandosi opportunamente col soggetto emittente.

Domenico Del Sorbo

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