Condizioni generali richieste dai corrieri

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A volte alcuni corrieri richiedono la firma di Condizioni generali. Anche ai sensi dell'art. 1341 C.C., ne ottengono così l'automatico inserimento nei contratti che saranno di volta in volta stipulati e precludono la possibilità di invocarne l'inapplicabilità, anche se esse dovessero essere considerate "vessatorie".

Ipotizziamo alcune condizioni che un corriere interessato a salvaguardare in modo unilaterale il proprio operato potrebbe richiedere di sottoscrivere.

Firmando resta preclusa la possibilità di invocare, in futuro, l'inefficacia delle condizioni generali, in virtù del principio secondo cui:

  • il contratto ha valore di legge tra le parti
  • la violazione di norme imperative comporta l'invalidità di clausole contrattuali difformi da tali norme (come quella, inserita nelle condizioni generali di trasporto che prevede, in casi di perdita o avaria, limiti di risarcimento diversi da quelli previsti dalle norme convenzionali vigenti per i trasporti internazionali)
  • è tutelata l'autonomia contrattuale
  • l'espressa accettazione di condizioni contrattuali a contenuto oneroso, unilateralmente predisposte da una delle parti, risulta vincolante.

Una volta fatte queste premesse, mi sembra giusto richiamare l'attenzione su alcune condizioni che potrebbero essere poste.

A) Non applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 1693 C.C., secondo comma (per cui, anche in assenza di riserve formulate dal vettore al momento della presa in carico della merce, potrà essere respinto il risarcimento dei danni la cui causa prossima sia il difetto di imballaggio).

B) Esclusione di "qualsivoglia responsabilità" del corriere per la mancata riscossione dei contrassegni.

C) Facoltà del corriere di abbandonare, a propria discrezione, la spedizione o il trasporto di qualsiasi oggetto indirizzato a qualunque persona, ditta o società e conseguente non applicabilità dell'art. 1685 C.C. (che attribuisce al mittente il diritto di disposizioni sulla merce qualora il destinatario non la ritirasse).

D) Accettazione di merci assicurate dal mittente alla precisa condizione che la polizza escluda per la Compagnia il diritto di rivalsa nei confronti del corriere (si può ben comprendere come detta rinuncia alla rivalsa comporti un aumento del tasso di premio).

E) Divieto per il mittente di procedere alla liquidazione diretta delle voci di credito rivendicate nei confronti del vettore.

F) Nessuna assunzione di responsabilità da parte del corriere per perdite o danni provocati da soggetti terzi dei cui servizi il corriere si avvale per effettuare la consegna.

G) Nessuna responsabilità per ritardo nel prelievo, trasporto o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi.

H) Nessuna assunzione di responsabilità in caso di danni e/o rotture a merci fragili anche quando queste siano state accettate dal corriere.

I) Non accoglibilità di qualsiasi reclamo nel caso in cui non siano stati pagati tutti gli oneri di trasporto dovuti.

E' ovvio che questo corriere tende a salvaguardare il proprio operato in modo decisamente unilaterale. Occorrerà, pertanto, verificare quale margine di trattativa sia possibile, essendo evidente che il contratto dovrebbe tendere a un giusto equilibrio degli interessi delle parti.
In ogni caso, non è automatico l'assoggettamento a condizioni chiaramente di parte.

Giovanna Bongiovanni

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