Compravendita, consegna delle merci e documenti di trasporto

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Se si considerassero compiutamente le connessioni esistenti tra contratto di compravendita e contratto di trasporto verrebbero forse meno le ragioni che inducono molti operatori a privilegiare clausole di consegna comportanti il livello minimo di obbligazioni.

Negli scambi internazionali viene spesso in rilievo la scarsa attenzione dedicata dagli operatori commerciali sia al trasporto che al documento emesso dal vettore in relazione al trasferimento delle merci che gli vengono affidate. Eppure si tratta di tematiche talmente rilevanti da meritare una certa priorità durante la fase della trattativa.

Incorrere nell'equivoco di vendere ex works, fca o fob solo per evitare di pagare il trasporto eliminando, quanto meno in prima battuta, ogni problema e complicazione attinenti al trasferimento della merce, significa operare con una visione separata degli elementi fondamentali del trasporto. La scelta del vettore, il controllo delle merci, il documento rilasciato dal vettore all'atto della presa in carico dei beni sono invece aspetti che vanno, nella maggior parte dei casi, a correlarsi con i pagamenti delle varie forniture.


Sarebbe sufficiente ricordare che, a eccezione del pagamento anticipato (peraltro usato raramente negli scambi commerciali con l'estero), per acquisire il diritto ad incassare il venditore deve consegnare le merci entro la data prevista nel luogo contrattualmente convenuto e producendo alla controparte (ad eccezione del termine ex works. che non prevede alcun obbligo a questo riguardo) adeguata prova documentale, di solito rappresentata dal documento di trasporto, diversamente qualificato a seconda dell'ambiente in cui lo stesso viene svolto.

L’importanza del documento di trasporto

Negli scambi internazionali il documento di trasporto assume un ruolo rilevante:

  • sia perché viene emesso da un soggetto terzo rispetto al contratto di compravendita e che detiene la merce nella fase di passaggio tra venditore e compratore
  • sia perché consente di individuare le responsabilità connesse all'esecuzione del trasporto.

Proprio per la correlazione tra i diversi contratti di cui si è parlato sopra, consideriamo il ruolo del documento in relazione alle obbligazioni di consegna nel contratto di vendita internazionale.

  • Per il compratore che non può controllare di persona condizioni, luogo e tempo in cui avviene la consegna il documento rilevante e probatorio è, appunto, quello di trasporto di cui peraltro può avere necessità non solo per il corretto adempimento degli obblighi doganali import, ma anche, quando si tratti di titolo rappresentativo, per poter esercitare il suo diritto di reclamare la merce al vettore in cambio della contestuale consegna del documento medesimo.
  • Il venditore, d’altra parte, in qualità di mittente/caricatore del contratto di trasporto, richiede al vettore il rilascio del documento quale prova della consegna delle quantità e delle condizioni dei beni pattuiti nella vendita per il loro inoltro a destinazione.

I documenti di trasporto, poi, diventano strumenti essenziali nello svolgimento e nel buon esito di alcune forme di pagamento attraverso le quali venditori e compratori stabiliscono di regolare il prezzo pattuito.

Regolamento contro documenti

E' il caso, ad esempio della rimessa documentaria o incasso documentario ossia la più elementare forma di regolamento contro documenti che deve conciliare due esigenze di sicurezza contrapposte:

  • il venditore opera in modo da subordinare il ritiro della merce nel paese di destinazione al pagamento del relativo controvalore
  • il compratore cerca di condizionare il pagamento dell'ammontare concordato a una dimostrazione concreta che la merce sia stata effettivamente spedita.

Ma le forme di pagamento vincolate, che richiedono l'appoggio della documentazione a una banca (cosiddetto cash against documents) o anche il credito documentario, se da un lato offrono sufficiente (ma non assoluta) sicurezza in ordine al regolamento della transazione hanno un significato soltanto quando possono far perno su un documento rappresentativo delle merci ossia di un documento che attribuisce al suo possessore il diritto di disporre delle merci in esso individuate nonché quello di esigerne la consegna da parte del vettore al termine del viaggio.

Alla categoria di documenti rappresentativi di merci appartengono soltanto:

  • la fede di deposito attestante l'avvenuta introduzione, nei magazzini generali autorizzati, delle merci descritte nel documento
  • la polizza di carico ovvero il documento del trasporto marittimo che fa prova dell'avvenuta caricazione della merce sulla nave.

Documenti alternativi alla polizza di carico come la lettera di vettura marittima o documenti similari hanno conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo crescente determinato:

  • da un lato dalla necessità di accelerare il ritiro delle merci una volta giunte a destinazione
  • dall'altro dal superamento della funzione di trasferimento delle merci in quanto il destinatario viene quasi sempre individuato fin dal momento iniziale del viaggio.

Si tratta di documenti, al pari di quelli utilizzati nelle altre modalità di trasporto, privi del carattere della rappresentatività (che quindi affrancano il vettore dal riconsegnare il carico contestualmente alla presentazione del documento originale) e pertanto la merce a destinazione viene posta a disposizione del soggetto che identifica sé stesso come “consignee”.
Non è infrequente che le parti utilizzino termini che non sono appropriati alle caratteristiche del trasporto che dovrà essere affrontato con la conseguenza di impedire al venditore di adempiere in modo completo le proprie obbligazioni stante l'impossibilità da parte di quest'ultimo di presentare, ad esempio, un documento di trasporto marittimo quando la merce sia stata o verrà trasportata con una diversa modalità.

Incoterms 2010

Gli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale, pubblicazione che non dovrebbe mai mancare sulla scrivania di quanti operano con controparti estere per conoscere nel dettaglio le obbligazioni delle parti circa la consegna/presa in consegna delle merci, chiariscono l'appropriato utilizzo delle singole clausole in relazione a un determinato tipo di trasporto indicando altresì (sempre con l'eccezione della clausola ex works) al titolo A8 di ogni termine quale sia il documento da fornirsi a cura dal venditore quale prova della consegna.

Poiché la compravendita è strettamente collegata alla “negoziazione” del credito sorto in conseguenza della sua stipulazione, la predetta evoluzione merita un particolare richiamo anche al fine di evitare che venga fatto affidamento sulla possibilità di disporre di documenti di un certo tipo anche là dove l’evoluzione del commercio internazionale e in particolare quella dei traffici marittimi ne ha determinato l’obsolescenza e la scomparsa.

Si tratta allora di prestare particolare attenzione alla resa della merce perché da questa discendono non solo le scelte in materia di trasporto (e auspicabilmente una maggior valutazione dei rischi ad esso correlati) ma anche la documentazione e l’importanza che questa può avere per il pagamento.

Giovanna Bongiovanni

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