Brevetto unitario europeo e tribunale unico dei brevetti

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Sulla base del Regolamento n. 1257/12 del Parlamento europeo ("cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale rafforzata) a partire dal 2014 - secondo stime ottimistiche - diventerà operativo il brevetto europeo con effetto unitario in 25 stati UE. L’Italia non è, ad oggi, parte dell'accordo.

Hanno già firmato l'accordo: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Il brevetto unitario rappresenta l’approdo di un lungo e articolato dibattito che ha interessato le istituzioni comunitarie e i singoli Stati. L’obiettivo che si prefigge il legislatore comunitario è quello di stimolare la crescita degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, garantendo l’accesso a un sistema di tutela della proprietà industriale facilmente accessibile e più coerente ed uniforme nella tutela giurisdizionale.

Il brevetto unitario, che punta a diminuire drasticamente le formalità e i costi  necessari per ottenere la tutela brevettuale in Europa, avrà le seguenti caratteristiche:

  • la domanda di brevetto unitario verrà depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) con sede a Monaco di Baviera
  • la domanda di brevetto dovrà essere tradotta in una delle lingue ufficiali della Convenzione sul Brevetto Europeo (inglese, francese o tedesco); allo stato sono previsti rimborsi supplementari per i Paesi dove non si parla una delle lingue ufficiali
  • una volta concesso, il brevetto unitario avrà efficacia nei 25 Paesi aderenti, senza bisogno di procedere alle fasi di convalidazione nei singoli Stati (si tratta quindi di un brevetto unico, gestito in maniera centrale dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, senza ulteriore coinvolgimento degli Uffici  nazionali)
  • il brevetto unitario potrà essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati aderenti
  • il brevetto unitario potrà essere concesso in licenza in relazione a tutti gli Stati aderenti o solo per alcuni di essi
  • comunque è prevista la possibilità di accedere al Brevetto Unitario sul territorio di uno Stato membro da parte di imprenditori provenienti da Stati non aderenti.

Tra i propositi dichiarati vi è proprio quello di rendere possibile una protezione brevettuale a beneficio delle imprese di tutta l’Unione e, in particolare, delle PMI. Le prime stime indicano un risparmio in termini di oneri complessivi per la brevettazione unitaria assai considerevole (nell’ordine del 60/70%), che dovrebbe allineare, sia pure con una certa gradualità, i costi per ottenere un brevetto in Europa a quelli in vigore negli Stati Uniti d’America.

Tribunale unificato dei brevetti

La competenza del Tribunale unificato si estenderà a tutti gli aspetti del contenzioso in materia brevettuale, ivi inclusa la tutela d’urgenza e risarcitoria. Le lingue ufficiali per le cause in materia brevettuale dinanzi al Tribunale Unificato saranno l’inglese; il francese e il tedesco.

Il Tribunale unificato dei brevetti sarà costituito da una divisione centrale con sede a Parigi e due sezioni a Monaco e Londra. Vi saranno inoltre una o più divisioni locali in ogni Stato membro contraente che ne faccia richiesta, per un massimo di quattro divisioni locali. La Corte di Appello avrà sede in Lussemburgo.

Affinché il Tribunale Unificato diventi realtà dovranno essere ora portate a compimento le procedure di ratifica, in almeno dieci Stati dell’Unione, oltreché necessariamente in Germania, Francia e Gran Bretagna.

Da segnalare che l’Italia:

  • ha aderito all’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti in data 19 febbraio 2013, così come hanno fatto gli altri Stati dell’Unione Europea (ad eccezione della Spagna e della Polonia)
  • non ha ancora sottoscritto il Regolamento sul brevetto unitario, che rimarrebbe pertanto estraneo al nostro sistema di tutela della proprietà industriale. In particolare il governo italiano, insieme a quello spagnolo, si è rivolto alla Corte di Giustizia della Comunità Europea opponendosi, nella sostanza, all’adozione delle tre lingue ufficiali ritenendole discriminatorie. Su tale ricorso si è, per il momento, espresso l’avvocato Generale suggerendo alla corte di respingere il ricorso.

Conclusioni

 

L’autoesclusione dal regime di cooperazione rafforzata richiede, a mio avviso, un ripensamento per evitare una rischiosa marginalizzazione, giuridica economica e culturale, del nostro sistema di proprietà industriale e delle nostre imprese rispetto ai concorrenti e ai partner commerciali europei.

Si consideri infatti che questo nuovo ed importante strumento di tutela e valorizzazione dell’attività inventiva, sia pure con alcuni aggiustamenti e correzioni per i quali appare opportuno e doveroso avanzare proposte concrete di revisione e miglioramento nelle sedi comunitarie, potrà comportare vantaggi e opportunità anche per le PMI italiane (si pensi, a titolo di esempio, alla valorizzazione patrimoniale degli intangibile asset che la brevettazione unitaria rende possibile a costi decisamente più contenuti; oppure alla maggiore semplicità nella gestione delle operazioni di trasferimento dei diritti di sfruttamento sul brevetto, anche in questo caso con risparmio di costi).

I temi aperti sono ancora molti, di non semplice, né scontata lettura. Rimane tuttavia l’esigenza di essere parte attiva di questo processo, esprimendo anche valutazioni e posizioni di ferma critica su temi specifici (per esempio, l’opzione del trilinguismo anziché di una sola lingua come l’inglese; i costi connessi al contenzioso), ma cogliendo comunque nel nuovo brevetto unitario e nel sistema giudiziario che potrebbe delinearsi all’orizzonte un’occasione di modernizzazione e rilancio del sistema economico nel suo complesso.
Tenendo a mente che il 2014 non è poi così lontano.

Avv. Massimiliano Patrini

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