9 aprile 2008

Autotrasporti: D.lgs. 286/2005

di lettura
Il 24 gennaio 2006 è entrato in vigore il D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Vista la complessità della normativa e la previsione di nuove sanzioni è necessario prestare la massima attenzione nella scelta del vettore e nelle istruzioni da dare alla consegna delle merci.

Le "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" introducono importanti novità che coinvolgono tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti in operazioni di trasporto di merce su strada, dai committenti ai vettori ai conducenti.

In questa sede, ci soffermeremo soprattutto sulle previsioni che interessano le imprese, limitando ad un cenno quelle relative ai conducenti.

Definizioni

Può essere utile premettere le definizioni dei termini fondamentali utilizzati nella normativa in esame, quali risultano all'art. 2.

  • Attività di autotrasporto: prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro pagamento di un corrispettivo
  • vettore: impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada
  • committente: impresa o persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore
  • caricatore: impresa o persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto
  • proprietario della merce: impresa o persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Principali novità

Contrattazione dei prezzi (artt. 3 e 4)

I corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono ora determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
E' infatti abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella, in base al quale i prezzi potevano essere determinati dalle parti nel rispetto di un limite minimo ed un limite massimo stabilito dall'autorità competente. Il nuovo regime delle tariffe libere è entrato in vigore il 28 febbraio 2006.

Forma dei contratti (art. 6)

Il decreto non prevede nessuna forma obbligatoria per la stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, che pertanto potrebbero validamente essere conclusi anche in forma non scritta.
Tuttavia esso prevede che "di regola" siano stipulati per iscritto allo scopo di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti.

Se si opta per la forma scritta, il contratto deve obbligatoriamente contenere gli elementi essenziali elencati al comma 3 dell'art. 6, ossia:

  • nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore
  • numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  • tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso
  • corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento
  • luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.

Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto deve contenere, oltre agli elementi di cui sopra, anche l'indicazione dei termini temporali per la riconsegna della merce nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006 sono stati determinati quattro modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta:

  • per prestazione singola
  • per pluralità di prestazioni
  • con rinvio ad accordi volontari stipulati dalle organizzazioni associative rappresentative rispettivamente dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto (tali accordi sono autorizzati, con l'indicazione degli elementi essenziali che debbono contenere, dall'art. 5 del d.lgs. 286/2005)
  • per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettori.

Regime di responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce

I suddetti soggetti, per non incorrere in responsabilità, devono attenersi alle seguenti prescrizioni.

  • Devono verificare che il vettore sia provvisto del necessario titolo abilitativo (e in particolare che sia iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, risultante da apposito certificato) e che operi alle condizioni e nei limiti da esso previsti.
    In particolare, se si tratta di un vettore straniero, occorre accertarsi che sia in possesso di titolo idoneo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita.
    Se il servizio di trasporto è affidato dai suddetti soggetti a vettori sprovvisti del necessario titolo, essi sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a 9.296,22 nonché alla confisca delle merci trasportate.
  • Se il contratto di trasporto è stipulato in forma scritta, devono verificare che le modalità di esecuzione del trasporto in esso previste siano compatibili con il rispetto da parte del conducente delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relative a sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi e durata della guida degli autoveicoli adibite al trasporto di persone e cose.
    Se le modalità di esecuzione del trasporto sono incompatibili con il rispetto della suddetta normativa ed il conducente l'abbia effettivamente violata, oltre che il vettore, anche il committente, il caricatore e il proprietario della merce saranno soggetti, in concorso con il conducente, alla sanzione per la violazione prevista.
    Occorre tener presente che non è possibile nel contratto o altrimenti far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in quanto qualsiasi atto o comportamento diretto a tale scopo è nullo e privo di effetti.
  • Se il contratto di trasporto è stipulato in forma non scritta, devono comunque dare al vettore istruzioni relative all'esecuzione del trasporto che siano compatibili col rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, poiché in caso di superamento dei limiti di velocità da parte del conducente o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo previsti dal codice della strada, il committente o il vettore, su richiesta della polizia stradale, sono obbligati a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.
    Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità oppure qualora non venga fornita la suddetta documentazione, il vettore ed il committente saranno soggetti alle sanzioni in concorso con il conducente.
  • Se il contratto di trasporto è stipulato in forma non scritta, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.
    Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a 9.296,22.

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

Il decreto in esame ha altresì previsto, attraverso un'integrazione all'art. 1696 del codice civile, una limitazione di responsabilità a favore del vettore per il caso di perdita o avaria delle merci trasportate.

Nel caso di trasporti nazionali, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a Euro 1/kg di peso lordo della merce perduta o avariata.

Nel caso di trasporti internazionali invece dovrà farsi riferimento al limite previsto all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni (limite pari a 8,33 DSP/kg di peso lordo della merce perduta, ove com'è noto, il DSP è il diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale).

Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano nel caso in cui sia provato che la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o comunque dei soggetti di cui il vettore si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto.

Disposizioni relative ai vettori

Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore è soggetto ai seguenti obblighi:

  • all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
  • nel caso in cui si avvalga di veicoli in locazione, i veicoli stessi devono recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni.

La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 35,00 a 143,00.

In base all'art. 11 del decreto è prevista, per i vettori che effettuano il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili (merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici) l'adozione di sistemi di certificazione di qualità.
Questa adozione è effettuata nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori (quindi è su base volontaria) ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione.

Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2006, entrato in vigore lo scorso 2 marzo, sono stati definiti modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto di cui al suddetto art. 11.

Disposizioni relative ai conducenti

Il decreto infine, in attuazione della direttiva 2003/59/CE, stabilisce a carico dei conducenti professionali l'obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente cui è subordinato l'esercizio della loro attività, prevedendo i presupposti e i requisiti per il conseguimento ed il rinnovo della stessa nonché un sistema sanzionatorio per i casi di violazione delle previsioni ad essa relative.

Conclusioni

Vista la complessità della normativa e la previsione di sanzioni che accompagnano gli obblighi posti a carico dei diversi soggetti, è necessario d'ora in avanti prestare la massima attenzione nella scelta del vettore a cui affidare il trasporto delle merci e alle istruzioni che verranno date per la consegna.

E' inoltre consigliabile optare sempre per la forma scritta del contratto di trasporto, forma che rende più agevole, oltre che l'assolvimento dell'onere della prova in caso di controversia, anche gli adempimenti relativi alla verifica del legittimo esercizio da parte del vettore della sua attività nonché l'adempimento degli altri obblighi previsti dalla nuova normativa.

Avv. Margherita Priotti

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