15 marzo 2021

ADR 2021 - trasporto internazionale merci pericolose su strada

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Il primo gennaio 2021 è entrato in vigore il regolamento ADR riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, per i trasporti nazionali è prevista una proroga fino al 1° luglio 2021.

ADR 2021 - trasporto internazionale merci pericolose su strada

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.

L'Accordo, sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. È stato poi modificato l'articolo 14, paragrafo 3, redatto a New York il 21 agosto 1975 ed entrato in vigore il 19 aprile 1985.

L'accordo prevede che, a parte alcune merci eccessivamente pericolose, altre merci comunque definibili pericolose, possono essere trasportate a livello internazionale su veicoli stradali soggetti al rispetto delle condizioni:

  • allegato A in particolare per quanto riguarda l’imballaggio e l'etichettatura delle merci pericolose
  • allegato B, in particolare per quanto riguarda la costruzione, l'equipaggiamento e il funzionamento del veicolo che trasporta le merci in questione.

Gli allegati A e B sono stati regolarmente modificati e aggiornati dall'entrata in vigore dell'ADR.

A seguito delle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021, è stata pubblicata una versione consolidata rivista come documento ECE / TRANS / 300, Vol. I e II (ADR 2021).

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio 2021), viene recepita la direttiva UE n. 2020/1833, che riporta gli ultimi cambiamenti relativi al trasporto di merci pericolose su strada, rendendo operativa l’edizione 2021 dell’ADR.

L’ADR 2021 è obbligatorio nei trasporti internazionali dal 1° gennaio 2021 mentre nei trasporti nazionali si applicherà dal 1° luglio 2021.

Struttura regolamento

Allegato A: disposizioni generali e disposizioni relative ad articoli e sostanze pericolosi

  • Parte 1 Disposizioni generali
  • Parte 2 Classificazione
  • Parte 3 Elenco delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative a quantità limitate ed esenti
  • Parte 4 Imballaggio e disposizioni del serbatoio
  • Parte 5 Procedure di consegna
  • Parte 6 Requisiti per la costruzione e il collaudo di imballaggi, contenitori per rinfuse intermedie (IBC), grandi imballaggi, cisterne e contenitori per rinfuse
  • Parte 7 Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione.

Allegato B: disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto

  • Parte 8 Requisiti per il personale del veicolo, equipaggiamento, funzionamento e documentazione
  • Parte 9 Requisiti riguardanti la costruzione e l'omologazione dei veicoli.

Principali cambiamenti

  • Batterie al Litio: nuove disposizioni per l’identificazione e specifiche deroghe
  • Nuovi numeri ONU: aggiornamento della tabella A con inserimento di nuove rubriche UN
  • Classificazione: le modifiche di maggior rilievo riguardano le merci della classe 1, della classe 6.2 e della classe 7
  • Disposizioni speciali: sono previste nuove disposizioni speciali per specifici numeri ONU
  • Relazione d’incidente: lo SCARICATORE viene aggiunto nell'elenco delle figure sulle quali ricade l'obbligo di presentare la relazione d'incidente all'Autorità competente
  • Istruzioni di imballaggio: le liste delle istruzioni di imballaggio sono state in parte modificate, in parte integrate con nuove istruzioni, anche per l'introduzione delle rubriche aggiunte dall'ADR 2021
  • Trasporto in esenzione: relativa all’esenzione per il trasporto di dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica contenuti in un'apparecchiatura per il funzionamento di tale apparecchiatura o destinate a un’utilizzazione durante il trasporto
  • Marchio identificativo per le batterie al litio: vengono cambiate le dimensioni minime del marchio per le pile al litio, si passa da 120 x 100 mm a 100 x 100 mm, da 105 x 74 mm a 100 x 70 per le dimensioni ridotte
  • Marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container: Sono cambiate le disposizioni per le iscrizioni da apporre in basso sulla stessa
  • Consulente ADR: l’obbligo di nomina è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di puro speditore
  • Documento di trasporto:  Viene specificato che per quelle materie per cui non viene indicata alcuna restrizione al passaggio in galleria deve essere riportato sul documento di trasporto
  • Infine vengono introdotte nuove disposizioni sulle informazioni addizionali richieste dai gas refrigerati.

Marco Bertozzi

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